Art. 9.
                          Relazioni annuali
  1. Entro il 21 febbraio 2007 e successivamente ogni quattro anni il
Ministero   dello  sviluppo  economico,  di  concerto  col  Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, pubblica una
relazione  sull'applicazione  del  presente  decreto. La relazione e'
inviata per informazione alla Commissione europea.
  2. La relazione di cui al comma 1 illustra i progressi compiuti per
aumentare la quota della cogenerazione ad alto rendimento e contiene:
    a) analisi  e  valutazioni sull'applicazione dell'articolo 4, con
particolare  riferimento  ai  provvedimenti  adottati  per  garantire
l'affidabilita' del sistema di Garanzia di origine;
    b) l'analisi  del  potenziale  nazionale  di  cui all'articolo 5,
comma 1;
    c) le procedure amministrative di cui all'articolo 8, finalizzate
a:
      1)  favorire  la  progettazione  di unita' di cogenerazione per
soddisfare  domande  economicamente giustificabili di calore utile ed
evitare  la produzione di una quantita' di calore superiore al calore
utile;
      2) ridurre gli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo
all'aumento della cogenerazione;
      3) razionalizzare e accelerare le procedure amministrative;
      4)  garantire  che  le norme siano oggettive, trasparenti e non
discriminatorie  e  tengano  conto  delle  particolarita' delle varie
tecnologie di cogenerazione;
      5) favorire il coordinamento fra le diverse amministrazioni per
quanto  concerne  i termini, ricezione e trattamento delle domande di
autorizzazione;
      6) definire eventuali linee guida per procedure autorizzative e
la  fattibilita'  di  una  procedura  di  programmazione rapida per i
produttori di cogenerazione;
      7)  designare  un'eventuale  organo  con funzioni di mediazione
nelle  controversie  fra le amministrazioni responsabili del rilascio
delle autorizzazioni e i richiedenti.
  3.   Entro  il  31 dicembre  2007  per  i  dati  relativi  all'anno
precedente ed in seguito su base annuale, il Ministero dello sviluppo
economico presenta alla Commissione europea dati e informazioni sulla
produzione   nazionale   di   elettricita'   e   di  calore  mediante
cogenerazione, conformemente alla metodologia di cui all'allegato II.
Tali  dati e informazioni, trasmessi anche al Ministero dell'ambiente
e  della  tutela  del territorio e del mare, comprendono anche i dati
relativi  alla capacita' di cogenerazione e ai combustibili usati per
la  cogenerazione.  Nel  caso  siano presentati dati sul risparmio di
energia  primaria  realizzato  applicando la cogenerazione, essi sono
elaborati conformemente alla metodologia di cui all'allegato III.