IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  29  aprile  2004,  relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di  circolare  e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri;
  Vista  la  legge  18  aprile  2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 2004, che ha delegato il
Governo   a   recepire   la  citata  direttiva  2004/38/CE,  compresa
nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in  materia  di  circolazione  e  soggiorno dei cittadini degli Stati
membri  dell'Unione  europea,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54;
  Vista   la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2006;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,
dell'economia  e  delle  finanze, della giustizia, del lavoro e della
previdenza sociale e per gli affari regionali e le autonomie locali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                              Finalita'
  1. Il presente decreto legislativo disciplina:
    a)  le  modalita' d'esercizio del diritto di libera circolazione,
ingresso  e  soggiorno  nel  territorio  dello  Stato  da  parte  dei
cittadini  dell'Unione  europea e dei familiari di cui all'articolo 2
che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;
    b)  il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato
dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo
2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;
    c)  le  limitazioni  ai  diritti  di cui alle lettere a) e b) per
motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
 
          Avvertenza:     Il testo delle note qui pubblicato e' stato
          redatto  dall'amministrazione  competente  per  materia  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi 2  e  3  del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
                              Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  direttiva  n.  2004/38/CE  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee n. L 158 del
          30 aprile 2004.
              -  La  legge  18 aprile 2005, n. 62 e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  27  aprile  2005,  n.  96, supplemento
          ordinario.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio
          2002,   n.  54,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          9 aprile 2002, n. 83, supplemento ordinario.
              -  La legge 23 agosto 1988, n. 400, e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n. 214, supplemento
          ordinario.