Art. 10. 
Carta di soggiorno per i  familiari  del  cittadino  comunitario  non
   aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea 
 
  1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro,  di  cui  all'articolo  2,  trascorsi  tre  mesi
dall'ingresso nel  territorio  nazionale,  richiedono  alla  questura
competente per territorio di residenza  la  "Carta  di  soggiorno  di
familiare di un cittadino dell'Unione", redatta su modello conforme a
quello stabilito con decreto del Ministro  dell'interno  da  emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
legislativo. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  predetto
decreto,  e'  rilasciato  il  titolo  di  soggiorno  previsto   dalla
normativa vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno,
al familiare del cittadino dell'Unione  e'  rilasciata  una  ricevuta
secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno  di
cui al comma 1. 
  3. Per il rilascio  della  Carta  di  soggiorno,  e'  richiesta  la
presentazione: 
    a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validita',
nonche' del visto di ingresso, qualora richiesto; 
    b) di un documento  che  attesti  la  qualita'  di  familiare  e,
qualora richiesto, di familiare a carico; 
    c) dell'attestato della  richiesta  d'iscrizione  anagrafica  del
familiare cittadino dell'Unione; 
    d) della fotografia  dell'interessato,  in  formato  tessera,  in
quattro esemplari. 
  4. La carta di soggiorno di familiare di un  cittadino  dell'Unione
ha una validita' di cinque anni dalla data del rilascio. 
  5. La carta di soggiorno mantiene la  propria  validita'  anche  in
caso di assenze temporanee del titolare  non  superiori  a  sei  mesi
l'anno, nonche' di assenze di durata superiore per l'assolvimento  di
obblighi militari ovvero di assenze fino a  dodici  mesi  consecutivi
per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la  maternita',  malattia
grave, studi o formazione professionale  o  distacco  per  motivi  di
lavoro in un  altro  Stato;  e'  onere  dell'interessato  esibire  la
documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza
di validita'. 
  6. Il rilascio della carta di  soggiorno  di  cui  al  comma  1  e'
gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del  materiale
usato per il documento.