Art. 11.
Conservazione  del  diritto  di  soggiorno  dei  familiari in caso di
       decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea
  1.  Il  decesso  del  cittadino  dell'Unione  o la sua partenza dal
territorio  nazionale  non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi
familiari  aventi  la  cittadinanza di uno Stato membro, a condizione
che  essi  abbiano  acquisito  il  diritto di soggiorno permanente ai
sensi  dell'articolo  14  o  siano in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 7, comma 1.
  2. Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del
diritto  di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato  membro,  sempre  che  essi  abbiano soggiornato nel territorio
nazionale  per  almeno  un  anno  prima  del  decesso  del  cittadino
dell'Unione  ed  abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente
di  cui  all'articolo  14  o  dimostrino  di  esercitare un'attivita'
lavorativa  subordinata  od  autonoma  o  di disporre per se' e per i
familiari  di  risorse  sufficienti, affinche' non divengano un onere
per  il  sistema  di  assistenza  sociale dello Stato durante il loro
soggiorno,  nonche'  di una assicurazione sanitaria che copra tutti i
rischi  nello  Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, gia'
costituito  nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni.
Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.
  3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito
del  soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si applica
l'articolo  30,  comma  5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni.
  4. La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o
il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei
figli  o  del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal
requisito  della  cittadinanza,  se essi risiedono nello Stato e sono
iscritti  in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al
termine degli studi stessi.
 
          Nota all'art. 11:
              -  L'art.  30,  comma 5, de1 citato decreto legislativo
          25 luglio 1998, n. 286, cosi' recita:
              «Art.  30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari).
          - 1.-4. (Omissis).
              5.  In  caso  di  morte  del  familiare in possesso dei
          requisiti  per il ricongiungimento e in caso di separazione
          legale  o  di  scioglimento del matrimonio o, per il figlio
          che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento
          del  diciottesimo  anno  di  eta', il permesso di soggiorno
          puo'  essere convertito in permesso per lavoro subordinato,
          per  lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi
          di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro.».