Art. 12.
         Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari
        in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio
  1.  Il  divorzio  e  l'annullamento  del  matrimonio  dei cittadini
dell'Unione  non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari
aventi  la  cittadinanza  di  uno Stato membro, a condizione che essi
abbiano   acquisito   il  diritto  di  soggiorno  permanente  di  cui
all'articolo  14  o  soddisfino  personalmente le condizioni previste
all'articolo 7, comma 1.
  2.  Il  divorzio  e  l'annullamento del matrimonio con il cittadino
dell'Unione  non  comportano  la perdita del diritto di soggiorno dei
familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno
Stato  membro  a  condizione che essi abbiano acquisito il diritto al
soggiorno  permanente  di  cui all'articolo 14 o che si verifichi una
delle seguenti condizioni:
    a) il matrimonio e' durato almeno tre anni, di cui almeno un anno
nel  territorio  nazionale,  prima  dell'inizio  del  procedimento di
divorzio o annullamento;
    b)  il  coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha
ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad
accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;
    c)  l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in
corso  o  definito  con  sentenza  di  condanna,  per reati contro la
persona commessi nell'ambito familiare;
    d)  il  coniuge  non  avente  la cittadinanza di uno Stato membro
beneficia,  in  base  ad  un  accordo  tra  i  coniugi  o a decisione
giudiziaria,  di  un diritto di visita al figlio minore, a condizione
che  l'organo  giurisdizionale  ha  ritenuto  che  le  visite  devono
obbligatoriamente  essere effettuate nel territorio nazionale, e fino
a quando sono considerate necessarie.
  3. Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle
condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l'articolo
30,  comma  5,  del  citato  decreto  legislativo  n. 286 del 1998, e
successive modificazioni.
  4.  Nei  casi  di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano
acquisito  il  diritto  di  soggiorno permanente di cui al successivo
articolo  14, il loro diritto di soggiorno e' comunque subordinato al
requisito  che  essi dimostrino di esercitare un'attivita' lavorativa
subordinata  o  autonoma,  o di disporre per se' e per i familiari di
risorse  sufficienti, affinche' non divengano un onere per il sistema
di  assistenza  sociale  dello Stato durante il soggiorno, nonche' di
una  assicurazione  sanitaria  che  copra tutti i rischi nello Stato,
ovvero  di  fare  parte  del  nucleo familiare, gia' costituito nello
Stato,  di  una  persona  che  soddisfa  tali  condizioni. Le risorse
sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.
 
          Nota all'art. 12:
              -  Per  l'art.  30, comma 5, del decreto legislativo n.
          286 del 1998, vedi note all'art. 11.