Art. 14.
                   Diritto di soggiorno permanente
  1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via
continuativa  per  cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al
soggiorno  permanente  non subordinato alle condizioni previste dagli
articoli 7, 11, 12 e 13.
  2.  Salve  le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non
avente  la  cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di
soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa
per  cinque  anni  nel  territorio  nazionale unitamente al cittadino
dell'Unione.
  3.  La continuita' del soggiorno non e' pregiudicato da assenze che
non  superino complessivamente sei mesi l'anno, nonche' da assenze di
durata  superiore  per  l'assolvimento di obblighi militari ovvero da
assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la
gravidanza  e  la  maternita',  malattia  grave,  studi  o formazione
professionale  o  distacco  per  motivi  di  lavoro in un altro Stato
membro o in un Paese terzo.
  4.  Il  diritto  di  soggiorno  permanente  si perde in ogni caso a
seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due
anni consecutivi.