Art. 15.
Deroghe a favore  dei  lavoratori che hanno cessato la loro attivita'
          nello Stato membro ospitante e dei loro familiari
  1.  In  deroga  all'articolo  14 ha diritto di soggiorno permanente
nello  Stato  prima  della  maturazione di un periodo continuativo di
cinque anni di soggiorno:
    a)  il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in
cui   cessa   l'attivita',  ha  raggiunto  l'eta'  prevista  ai  fini
dell'acquisizione  del  diritto  alla  pensione  di  vecchiaia,  o il
lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attivita' subordinata
a  seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto
nel  territorio  dello Stato la propria attivita' almeno negli ultimi
dodici  mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre
anni.  Ove  il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la
legge  non  riconosce  il  diritto  alla  pensione  di  vecchiaia, la
condizione   relativa  all'eta'  e'  considerata  soddisfatta  quando
l'interessato ha raggiunto l'eta' di 60 anni;
    b)  il  lavoratore  subordinato  o autonomo che ha soggiornato in
modo  continuativo  nello  Stato  per  oltre  due  anni  e  cessa  di
esercitare  l'attivita'  professionale  a  causa  di una sopravvenuta
incapacita'  lavorativa  permanente.  Ove  tale incapacita' sia stata
causata  da  un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale
che  da'  all'interessato  diritto  ad  una prestazione interamente o
parzialmente  a  carico di un'istituzione dello Stato, non si applica
alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;
    c)  il  lavoratore  subordinato  o  autonomo  che,  dopo tre anni
d'attivita'   e  di  soggiorno  continuativi  nello  Stato,  eserciti
un'attivita'  subordinata  o  autonoma  in un altro Stato membro, pur
continuando  a  risiedere  nel  territorio dello Stato, permanendo le
condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.
  2.  Ai  fini  dell'acquisizione  dei  diritti previsti nel comma 1,
lettere  a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato
nello  Stato  membro  in  cui  esercita un'attivita' sono considerati
periodi trascorsi nel territorio nazionale.
  3.   I   periodi  di  iscrizione  alle  liste  di  mobilita'  o  di
disoccupazione   involontaria,   cosi'   come  definiti  dal  decreto
legislativo  19  dicembre  2002,  n.  297, o i periodi di sospensione
dell'attivita'   indipendenti   dalla   volonta'  dell'interessato  e
l'assenza  dal  lavoro  o  la cessazione dell'attivita' per motivi di
malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  4.  La  sussistenza  delle  condizioni  relative  alla  durata  del
soggiorno  e  dell'attivita'  di cui al comma 1, lettera a) e lettera
b),  non  sono necessarie se il coniuge e' cittadino italiano, ovvero
ha  perso  la  cittadinanza  italiana a seguito del matrimonio con il
lavoratore dipendente o autonomo.
  5.  I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore
subordinato   o   autonomo,  che  soggiornano  con  quest'ultimo  nel
territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se
il  lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente
in forza del comma 1.
  6.  Se  il  lavoratore  subordinato o autonomo decede mentre era in
attivita'  senza  aver  ancora  acquisito  il  diritto  di  soggiorno
permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con
il  lavoratore  nel  territorio  acquisiscono il diritto di soggiorno
permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni:
    a)  il  lavoratore  subordinato  o  autonomo,  alla  data del suo
decesso,   abbia  soggiornato  in  via  continuativa  nel  territorio
nazionale per due anni;
    b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro
o ad una malattia professionale;
    c)  il  coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a
seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.
  7.   Se  non  rientrano  nelle  condizioni  previste  dal  presente
articolo,  i  familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo
11, comma 2, e all'articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni
ivi  previste,  acquisiscono  il diritto di soggiorno permanente dopo
aver  soggiornato  legalmente  e  in via continuativa per cinque anni
nello Stato membro ospitante.
 
          Nota all'art. 15:
              -  Il  decreto  legislativo  19  dicembre 2002, n. 297,
          reca:  «Disposizioni  modificative e correttive del decreto
          legislativo  21 aprile  2000,  n.  181,  recante  norme per
          agevolare  l'incontro  tra  domanda e offerta di lavoro, in
          attuazione  dell'art.  45, comma 1, lettera a), della legge
          17 maggio 1999, n. 144.».