Art. 15. Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attivita' nello Stato membro ospitante e dei loro familiari 1. In deroga all'articolo 14 ha diritto di soggiorno permanente nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno: a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attivita', ha raggiunto l'eta' prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attivita' subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attivita' almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'eta' e' considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'eta' di 60 anni; b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attivita' professionale a causa di una sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente. Ove tale incapacita' sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che da' all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno; c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attivita' e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attivita' subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica. 2. Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel comma 1, lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attivita' sono considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale. 3. I periodi di iscrizione alle liste di mobilita' o di disoccupazione involontaria, cosi' come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione dell'attivita' indipendenti dalla volonta' dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attivita' per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 4. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attivita' di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono necessarie se il coniuge e' cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo. 5. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1. 6. Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attivita' senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni: a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni; b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale; c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo. 7. Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente articolo, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.
Nota all'art. 15: - Il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, reca: «Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144.».