Art. 16.
                Attestazione di soggiorno permanente
                 per i cittadini dell'Unione europea
  1. A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al
cittadino  di  uno  Stato membro dell'Unione europea un attestato che
certifichi  la  sua  condizione  di titolare del diritto di soggiorno
permanente.  L'attestato  e'  rilasciato  entro  trenta  giorni dalla
richiesta   corredata   dalla   documentazione   atta  a  provare  le
condizioni, rispettivamente previsti dall'articolo 14 e dall'articolo
15.
  2.  L'attestato  di  cui  al  comma 1 puo' essere sostituito da una
istruzione   contenuta   nel   microchip  della  carta  di  identita'
elettronica  di  cui  al  decreto  legislativo  7  marzo 2005, n. 82,
secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero dell'interno.
 
          Nota all'art. 16:
              -  Il  decreto  legislativo  7 marzo 2005, n. 82, reca:
          «Codice dell'amministrazione digitale».