Art. 17.
            Carta di soggiorno permanente per i familiari
           non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
  1.   Ai   familiari   del   cittadino  comunitario  non  aventi  la
cittadinanza  di  uno  Stato  membro dell'Unione europea, che abbiano
maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una
"Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei".
  2. La richiesta di Carta di soggiorno permanente e' presentata alla
Questura  competente  per territorio di residenza prima dello scadere
del periodo di validita' della Carta di soggiorno di cui all'articolo
10  ed  e'  rilasciata  entro 90 giorni, su modello conforme a quello
stabilito con decreto del Ministro dell'interno.
  3. Il rilascio dell'attestazione e' gratuito, salvo il rimborso del
costo degli stampati o del materiale utilizzato.
  4. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due
anni  consecutivi,  non  incidono  sulla  validita'  della  carta  di
soggiorno permanente.