Art. 18.
                      Continuita' del soggiorno
  1.  La  continuita'  del  soggiorno,  ai  fini del presente decreto
legislativo, nonche' i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15
e  16  possono  essere  comprovati  con  le  modalita' previste dalla
legislazione vigente.
  2.  La continuita' del soggiorno e' interrotta dal provvedimento di
allontanamento adottato nei confronti della persona interessata.