Art. 18. Continuita' del soggiorno 1. La continuita' del soggiorno, ai fini del presente decreto legislativo, nonche' i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 possono essere comprovati con le modalita' previste dalla legislazione vigente. 2. La continuita' del soggiorno e' interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata.