Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
    a)   "cittadino   dell'Unione":   qualsiasi   persona  avente  la
cittadinanza di uno Stato membro;
    b) "familiare":
      1) il coniuge;
      2)  il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione
un'unione  registrata  sulla  base  della  legislazione  di uno Stato
membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari
l'unione  registrata  al  matrimonio  e nel rispetto delle condizioni
previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
      3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico
e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
      4)  gli  ascendenti  diretti  a  carico  e quelli del coniuge o
partner di cui alla lettera b);
    c)  "Stato  membro  ospitante":  lo  Stato  membro  nel  quale il
cittadino  dell'Unione  si  reca  al fine di esercitare il diritto di
libera circolazione o di soggiorno.