Art. 20.
          Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno
                    per motivi di ordine pubblico
  1.  Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione
e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, puo' essere
limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
  2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del
principio  di  proporzionalita' ed in relazione a comportamenti della
persona,  che  rappresentino  una minaccia concreta e attuale tale da
pregiudicare  l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. La esistenza
di  condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali
provvedimenti.
  3.  Nell'adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio
per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, si tiene conto
della  durata  del  soggiorno  in  Italia dell'interessato, della sua
eta',  del  suo  stato  di  salute,  della sua situazione familiare e
economica,  della sua integrazione sociale e culturale nel territorio
nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese d'origine.
  4.  I  cittadini dell'Unione europea ed i loro familiari, qualunque
sia  la  loro  cittadinanza,  che  abbiano  acquisito  il  diritto di
soggiorno   permanente   di   cui   all'articolo  14  possono  essere
allontanati  dal  territorio  dello  Stato  solo  per gravi motivi di
ordine e di sicurezza pubblica.
  5.  I  cittadini  dell'Unione  europea  che  hanno  soggiornato nel
territorio  nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni
possono  essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che
mettano   a  repentaglio  la  sicurezza  dello  Stato,  salvo  quando
l'allontanamento  sia  necessario  nell'interesse  stesso del minore,
secondo   quanto   contemplato  dalla  Convenzione  sui  diritti  del
fanciullo  del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991,
n. 176.
  6. Le malattie o le infermita' che possono giustificare limitazioni
alla  liberta'  di  circolazione  sul  territorio nazionale sono solo
quelle   con  potenziale  epidemico  individuate  dall'Organizzazione
mondiale   della   sanita',   nonche'   altre  malattie  infettive  o
parassitarie  contagiose, sempreche' siano oggetto di disposizioni di
protezione  che  si  applicano ai cittadini italiani. Le malattie che
insorgono  successivamente  all'ingresso nel territorio nazionale non
possono giustificare l'allontanamento del cittadino dell'Unione e dei
suoi familiari.
  7.  Il  provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di
cui  ai comma 1, 4 e 5 e' adottato dal Ministro dell'interno con atto
motivato,  salvo  che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello
Stato, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero
in   inglese.   Il  provvedimento  di  allontanamento  e'  notificato
all'interessato e riporta le modalita' di impugnazione e della durata
del  divieto  di  reingresso  sul  territorio nazionale, che non puo'
essere  superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica
il  termine  stabilito  per lasciare il territorio nazionale, che non
puo'  essere  inferiore  ad  un mese dalla data della notifica, fatti
salvi i casi di comprovata urgenza.
  8.  Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra
nel  territorio  nazionale in violazione del divieto di reingresso e'
punito  con  l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro
500  ad  euro  5.000 ed e' nuovamente allontanato con accompagnamento
immediato.
  9.  Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato
si  trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine fissato nel
provvedimento  di  cui  al comma 7, ovvero quando il provvedimento e'
fondato  su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la
sicurezza dello Stato, il questore dispone l'esecuzione immediata del
provvedimento   di  allontanamento  dell'interessato  dal  territorio
nazionale.
 
          Nota all'art. 20:
              -  La  legge 27 maggio 1991, n. 176, reca: "Ratifica ed
          esecuzione  della  convenzione  sui  diritti del fanciullo,
          fatta a New York il 20 novembre 1989".