Art. 21.
           Allontanamento per cessazione delle condizioni
               che determinano il diritto di soggiorno
  1.  Il  provvedimento  di  allontanamento dei cittadini degli altri
Stati  membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia
la  loro cittadinanza, puo' altresi' essere adottato quando vengono a
mancare  le  condizioni  che  determinano  il  diritto  di  soggiorno
dell'interessato, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.
  2.  Il  provvedimento  di  cui al comma 1 e' adottato dal Prefetto,
territorialmente   competente  secondo  la  residenza  o  dimora  del
destinatario,  con  atto  motivato  e  notificato all'interessato. Il
provvedimento  e'  adottato  tenendo conto della durata del soggiorno
dell'interessato,  della  sua  eta',  della  sua  salute,  della  sua
integrazione  sociale  e  culturale e dei suoi legami con il Paese di
origine  ed  e' tradotto in una lingua comprensibile al destinatario,
ovvero in inglese, e riporta le modalita' di impugnazione, nonche' il
termine  per  lasciare  il  territorio nazionale, che non puo' essere
inferiore  ad  un  mese. Il provvedimento di allontanamento di cui al
comma  1  non  puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio
nazionale.