Art. 24.
                          Norma finanziaria
  1.  Agli  oneri  derivanti  dagli  articoli  2,  3, 7, 11, 14 e 15,
valutati  in  14,5  milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2007, si
provvede  a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, le cui risorse sono versate all'entrata
del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate all'I.N.P.S. e al
Fondo sanitario nazionale.
  2.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  degli  oneri di cui al presente decreto legislativo, ai
fini  dell'adozione  dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter,  comma  7,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni,  ovvero  delle misure correttive da assumere, ai sensi
dell'articolo  11,  comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
Gli  eventuali  decreti  emanati  ai  sensi  dell'articolo 7, secondo
comma,  n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  o  delle  misure  di  cui al
precedente  periodo,  sono  tempestivamente  trasmesse  alle  Camere,
corredati di apposite relazioni illustrative.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Note all'art. 24:
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
          1987,  n.  183,  recante:  «Coordinamento  delle  politiche
          riguardanti   l'appartenenza   dell'Italia  alle  Comunita'
          europee  ed  adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
          normativi comunitari»:
              «Art.  5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E  istituito,
          nell'ambito  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
          dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
          autonoma  e  gestione  fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un  apposito  conto corrente infruttifero, aperto presso la
          tesoreria  centrale  dello  Stato denominato "Ministero del
          tesoro   -   fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
          politiche comunitarie", nel quale sono versate:
                a) le  disponibilita'  residue  del fondo di cui alla
          legge  3 ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
                c) le  somme  da  individuare  annualmente in sede di
          legge   finanziaria,   sulla  base  delle  indicazioni  del
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE)   ai   sensi   dell'art.   2,  comma 1,  lettera c),
          nell'ambito   delle   autorizzazioni  di  spesa  recate  da
          disposizioni  di legge aventi le stesse finalita' di quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare;
                d) le  somme  annualmente determinate con la legge di
          approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
          di cui all'art. 7.
              3.  Restano  salvi  i  rapporti finanziari direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.».
              - Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 7, l'art.
          11,   comma 3,  lettera  i-quater),  e  l'art.  7,  secondo
          comma n.  2)  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, recante:
          «Riforma  di  alcune  norme  di contabilita' generale dello
          Stato in materia di bilancio»:
              «7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
              «3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a)-i-ter) (omissis);
                i-quater)   norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7.».
              «Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
          di ordine). - (Omissis).
              Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                1) (omissis).
                2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.».