Art. 4.
       Diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione europea
  1.  Ferme  le  disposizioni  relative ai controlli dei documenti di
viaggio  alla  frontiera,  il  cittadino  dell'Unione  in possesso di
documento  d'identita' valido per l'espatrio, secondo la legislazione
dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di
uno  Stato  membro,  ma in possesso di un passaporto valido, hanno il
diritto  di  lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro
Stato dell'Unione.
  2.  Per  i  soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto,
ovvero  interdetti  o  inabilitati,  il  diritto  di  circolazione e'
esercitato  secondo  le  modalita' stabilite dalla legislazione dello
Stato di cui hanno la cittadinanza.