Art. 5.
                         Diritto di ingresso
  1.  Ferme  le  disposizioni  relative ai controlli dei documenti di
viaggio  alla  frontiera,  il  cittadino  dell'Unione  in possesso di
documento  d'identita' valido per l'espatrio, secondo la legislazione
dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di
uno  Stato  membro,  ma  in  possesso  di  un passaporto valido, sono
ammessi nel territorio nazionale.
  2.  I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono
assoggettati  all'obbligo  del  visto  d'ingresso, nei casi in cui e'
richiesto.  Il  possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo
10 in corso di validita' esonera dall'obbligo di munirsi del visto.
  3.  I  visti  di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con
priorita' rispetto alle altre richieste.
  4.  Nei  casi  in  cui  e'  esibita  la  carta  di soggiorno di cui
all'articolo  10  non sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel
passaporto  del  familiare  non  avente  la cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea.
  5.  Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di
un  suo  familiare  non  avente  la cittadinanza di uno Stato membro,
sprovvisto  dei  documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e'
disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa
pervenire  i  documenti  necessari  ovvero  dimostra con altra idonea
documentazione,  secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare
del diritto di libera circolazione.