Art. 6. 
                Diritto di soggiorno fino a tre mesi 
 
  1. I cittadini dell'Unione hanno  il  diritto  di  soggiornare  nel
territorio nazionale per un periodo non superiore a  tre  mesi  senza
alcuna condizione o formalita', salvo il  possesso  di  un  documento
d'identita' valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato
di cui hanno la cittadinanza. 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari  non
aventi la  cittadinanza  di  uno  Stato  membro  che  accompagnano  o
raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in
corso di validita', che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale
ai sensi dell'articolo 5, comma 2. 
  3. Fatte salve  le  disposizioni  di  leggi  speciali  conformi  ai
Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore,
i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle  attivita'
consentite,  sono  tenuti  ai  medesimi  adempimenti   richiesti   ai
cittadini italiani.