Art. 9. 
Formalita' amministrative per  i  cittadini  dell'Unione  ed  i  loro
                              familiari 
 
  1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in  Italia,  ai
sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica
la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente, approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 
  2. Fermo quanto previsto dal  comma  1,  l'iscrizione  e'  comunque
richiesta  trascorsi  tre  mesi  dall'ingresso   ed   e'   rilasciata
immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del  nome  e
della dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta. 
  3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa
di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2,  il
cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante: 
    a) l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata  se
l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1,  lettera
a); 
    b) la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se'  e
per i propri familiari, secondo i criteri  di  cui  all'articolo  29,
comma 3, lettera b), del testo unico delle  disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
nonche' la titolarita' di una assicurazione sanitaria ovvero di altro
titolo comunque denominato  idoneo  a  coprire  tutti  i  rischi  nel
territorio  nazionale,  se  l'iscrizione  e'   richiesta   ai   sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera b); 
    c)  l'iscrizione  presso   un   istituto   pubblico   o   privato
riconosciuto  dalla   vigente   normativa   e   la   titolarita'   di
un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato
idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la disponibilita' di risorse
economiche sufficienti per se' e per i propri  familiari,  secondo  i
criteri di cui all'articolo 29,  comma  3,  lettera  b),  del  citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione e' richiesta  ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c). 
  4. Il cittadino dell'Unione puo' dimostrare di disporre, per se'  e
per i propri familiari,  di  risorse  economiche  sufficienti  a  non
gravare sul sistema  di  assistenza  pubblica,  anche  attraverso  la
dichiarazione di cui agli articoli 46 e  47  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
  5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto  per
i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1,  i  familiari
del cittadino dell'Unione europea che non hanno un  autonomo  diritto
di soggiorno devono presentare, in conformita' alle disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
    a) un  documento  di  identita'  o  il  passaporto  in  corso  di
validita', nonche' il visto di ingresso quando richiesto; 
    b) un documento che attesti la qualita' di familiare  e,  qualora
richiesto, di familiare a carico; 
    c)  l'attestato  della  richiesta  d'iscrizione  anagrafica   del
familiare cittadino dell'Unione. 
  6. Salvo quanto previsto dal  presente  decreto,  per  l'iscrizione
anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo
documento di identita' si applicano le medesime disposizioni previste
per il cittadino italiano. 
  7.  Le  richieste  di  iscrizioni  anagrafiche  dei  familiari  del
cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza  di  uno  Stato
membro sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del  citato
decreto legislativo n. 286 del 1998,  a  cura  delle  amministrazioni
comunali alla Questura competente per territorio. 
 
          Note all'art. 9: 
              -  La  legge  24  dicembre   1954,   n.   1228,   reca:
          «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio
          1989, n. 223, reca:  «Approvazione  del  nuovo  regolamento
          anagrafico della popolazione residente». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  29,  comma  3,
          lettera b) e dell'art. 6, comma 7, del decreto  legislativo
          25  luglio  1998,  n.  286,  recante:  «Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero»: 
              «Art.   29   (Ricongiungimento   familiare).   -   1-2.
          (Omissis). 
              3. Salvo quanto previsto dall'art. 29-bis, lo straniero
          che  richiede  il  ricongiungimento  deve   dimostrare   la
          disponibilita': 
                a) (omissis); 
                b) di un reddito  minimo  annuo  derivante  da  fonti
          lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale
          se si chiede il ricongiungimento di un solo  familiare,  al
          doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede
          il ricongiungimento di  due  o  tre  familiari,  al  triplo
          dell'importo annuo dell'assegno sociale  se  si  chiede  il
          ricongiungimento  di  quattro  o  piu'  familiari.  Per  il
          ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli
          anni quattordici e' richiesto, in  ogni  caso,  un  reddito
          minimo  non  inferiore   al   doppio   dell'importo   annuo
          dell'assegno sociale.  Ai  fini  della  determinazione  del
          reddito si tiene conto anche del reddito annuo  complessivo
          dei familiari conviventi con il richiedente.». 
              «Art. 6 (Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno). -
          1.-6. (Omissis). 
              7.  Le  iscrizioni  e  variazioni   anagrafiche   dello
          straniero regolarmente soggiornante  sono  effettuate  alle
          medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita'
          previste dal regolamento di attuazione.  In  ogni  caso  la
          dimora dello straniero si considera abitualmente  anche  in
          caso di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi  presso
          un  centro  di  accoglienza.  Dell'avvenuta  iscrizione   o
          variazione  l'ufficio  da'  comunicazione   alla   questura
          territorialmente competente.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre  2000,  n.   445,   reca:   «Testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione amministrativa. (Testo A)».