Art. 5. 
 
                      Marcatura di conformita' 
 
  1.  La  conformita'  di  uno  strumento  di  misura  a   tutte   le
disposizioni del presente decreto e' attestata  dalla  presenza,  sul
medesimo,  della  marcatura  CE   e   della   marcatura   metrologica
supplementare secondo quanto specificato all'articolo 13. 
  2. La marcatura CE e la marcatura  metrologica  supplementare  sono
apposte dal fabbricante o sotto la responsabilita'  di  quest'ultimo.
Se necessario, le marcature possono essere  apposte  sullo  strumento
durante il processo di fabbricazione. 
  3. Sullo strumento di misura puo' essere  apposta  qualsiasi  altra
marcatura, a patto che quest'ultima non riduca la  visibilita'  e  la
leggibilita'  della  marcatura  CE  e  della  marcatura   metrologica
supplementare  e  non  tragga  in  inganno  terzi  relativamente   al
significato o alla forma delle marcature stesse. 
  4. Qualora lo strumento di misura sia sottoposto a misure  adottate
in base a direttive comunitarie relative ad  aspetti  diversi  e  che
prevedono l'apposizione della marcatura  CE,  questa  indica  che  lo
strumento in questione si presume conforme anche a  dette  direttive.
In tale caso i riferimenti  della  pubblicazione  di  tali  direttive
nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  sono  riportati  nei
documenti, nelle avvertenze o nelle  istruzioni  prescritte  da  tali
direttive e che accompagnano lo strumento di misura.