Art. 5. Marcatura di conformita' 1. La conformita' di uno strumento di misura a tutte le disposizioni del presente decreto e' attestata dalla presenza, sul medesimo, della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare secondo quanto specificato all'articolo 13. 2. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono apposte dal fabbricante o sotto la responsabilita' di quest'ultimo. Se necessario, le marcature possono essere apposte sullo strumento durante il processo di fabbricazione. 3. Sullo strumento di misura puo' essere apposta qualsiasi altra marcatura, a patto che quest'ultima non riduca la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare e non tragga in inganno terzi relativamente al significato o alla forma delle marcature stesse. 4. Qualora lo strumento di misura sia sottoposto a misure adottate in base a direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica che lo strumento in questione si presume conforme anche a dette direttive. In tale caso i riferimenti della pubblicazione di tali direttive nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea sono riportati nei documenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni prescritte da tali direttive e che accompagnano lo strumento di misura.