Art. 7. 
 
                    Valutazione della conformita' 
 
  1. La valutazione della conformita' di uno strumento di  misura  ai
requisiti essenziali ad esso applicabili e' effettuata utilizzando, a
scelta del fabbricante, una  delle  procedure  di  valutazione  della
conformita' elencate  nell'allegato  specifico  dello  strumento.  Il
fabbricante fornisce, se del  caso,  la  documentazione  tecnica  per
specifici  strumenti   o   gruppi   di   strumenti   come   stabilito
nell'articolo 8. 
  2.  I  moduli  di  valutazione  della  conformita'  costituenti  le
procedure sono descritti negli allegati  da  A  ad  H1  del  presente
decreto. 
  3. I documenti relativi alla accertata valutazione  di  conformita'
sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro
in  cui  e'  stabilito  l'organismo  notificato   che   esegue   tale
valutazione di  conformita',  o  in  una  lingua  accettata  da  tale
organismo.