Art. 7. Valutazione della conformita' 1. La valutazione della conformita' di uno strumento di misura ai requisiti essenziali ad esso applicabili e' effettuata utilizzando, a scelta del fabbricante, una delle procedure di valutazione della conformita' elencate nell'allegato specifico dello strumento. Il fabbricante fornisce, se del caso, la documentazione tecnica per specifici strumenti o gruppi di strumenti come stabilito nell'articolo 8. 2. I moduli di valutazione della conformita' costituenti le procedure sono descritti negli allegati da A ad H1 del presente decreto. 3. I documenti relativi alla accertata valutazione di conformita' sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui e' stabilito l'organismo notificato che esegue tale valutazione di conformita', o in una lingua accettata da tale organismo.