Art. 9. 
 
               Criteri per la notifica degli organismi 
 
  1. Con provvedimento del Ministero dello  sviluppo  economico  sono
riconosciuti gli  organismi  nazionali  notificati  per  espletare  i
compiti relativi ai moduli di valutazione della  conformita'  di  cui
all'articolo 7. 
  2. Gli organismi notificati rispettano i seguenti criteri: 
    a) l'organismo, il suo direttore e  il  personale  coinvolto  nei
compiti  di  valutazione  della  conformita'   non   debbono   essere
progettisti, fabbricanti,  fornitori,  installatori  od  utilizzatori
degli  strumenti  di  misura  che  debbono  ispezionare,   ne'   loro
mandatari.  Inoltre  essi  non  debbono   aver   preso   parte   alla
progettazione,  fabbricazione,  commercializzazione  o   manutenzione
degli strumenti in questione, ne' rappresentare i soggetti  impegnati
in tali attivita'. I criteri di cui sopra non vietano la possibilita'
di scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e  l'organismo
notificato, a fini della valutazione della conformita'; 
    b) l'organismo notificato deve offrire garanzie di autonomia,  di
mancanza  di  conflitto  di  interesse   nella   sua   partecipazione
proprietaria  e  direzionale  da  qualunque   soggetto   fabbricante,
fornitore installatore od utilizzatore di  strumenti  di  misura  che
possano influenzare il loro giudizio o i risultati della  valutazione
della conformita' da essi effettuata. La retribuzione dell'organismo,
del suo direttore e del personale coinvolto non puo' essere correlata
al numero dei compiti  di  valutazione  di  conformita'  ed  ai  loro
risultati; 
    c) le valutazioni della conformita' sono effettuate con  il  piu'
elevato grado di integrita' professionale  e  competenza  tecnica  in
campo metrologico. L'organismo puo'  subappaltare  compiti  specifici
solo previa  verifica  che  il  subcontraente  soddisfi  i  requisiti
prescritti dal presente provvedimento. L'organismo deve conservare  a
disposizione del  Ministero  dello  sviluppo  economico  i  documenti
attestanti la valutazione del  subcontraente  e  che  documentino  le
attivita' svolte da quest'ultimo ai sensi del presente decreto; 
    d) l'organismo deve  disporre  del  personale  e  degli  impianti
necessari  ai  compiti  tecnici  e   amministrativi   connessi   alla
valutazione della conformita'. L'organismo, inoltre, deve  essere  in
grado di effettuare tutti i compiti di valutazione della  conformita'
per cui e' stato notificato, ferma restando  la  possibilita'  che  i
medesimi compiti siano realizzati dall'organismo per conto e sotto la
responsabilita' dello stesso; 
    e) l'imparzialita' dell'organismo, del direttore e del  personale
deve essere garantita.  L'organismo  notificato  deve  prefissare  il
compenso,  forfetario  e  omnicomprensivo,  per   le   procedure   di
valutazione di conformita'  indipendentemente  dai  risultati  e  dai
compiti svolti; 
    f) l'organismo, non pubblico, deve contrarre un'assicurazione per
la responsabilita' civile; 
    g) il direttore e il personale dell'organismo  sono  obbligati  a
rispettare il segreto professionale  per  quanto  riguarda  tutte  le
informazioni ottenute nel corso dell'esercizio delle  loro  funzioni,
ai  sensi  del  presente  decreto,  eccetto  che  nei  confronti  del
Ministero dello sviluppo economico che li ha designati. 
  3. Gli  organismi  designati  di  cui  al  presente  articolo  sono
notificati agli  altri  Stati  membri  e  alla  Commissione  europea,
unitamente  ai  numeri  d'identificazione  attribuiti  dalla   stessa
Commissione a tali organismi, al tipo  o  ai  tipi  di  strumenti  di
misura per cui ciascun organismo e' stato notificato e, se del  caso,
alla  classe  di  accuratezza  a   cui   appartiene   lo   strumento,
all'intervallo di misura, alla tecnologia di misura e ad  ogni  altra
caratteristica dello strumento che limiti la portata della notifica.