Art. 9. Criteri per la notifica degli organismi 1. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono riconosciuti gli organismi nazionali notificati per espletare i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformita' di cui all'articolo 7. 2. Gli organismi notificati rispettano i seguenti criteri: a) l'organismo, il suo direttore e il personale coinvolto nei compiti di valutazione della conformita' non debbono essere progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori od utilizzatori degli strumenti di misura che debbono ispezionare, ne' loro mandatari. Inoltre essi non debbono aver preso parte alla progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione degli strumenti in questione, ne' rappresentare i soggetti impegnati in tali attivita'. I criteri di cui sopra non vietano la possibilita' di scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo notificato, a fini della valutazione della conformita'; b) l'organismo notificato deve offrire garanzie di autonomia, di mancanza di conflitto di interesse nella sua partecipazione proprietaria e direzionale da qualunque soggetto fabbricante, fornitore installatore od utilizzatore di strumenti di misura che possano influenzare il loro giudizio o i risultati della valutazione della conformita' da essi effettuata. La retribuzione dell'organismo, del suo direttore e del personale coinvolto non puo' essere correlata al numero dei compiti di valutazione di conformita' ed ai loro risultati; c) le valutazioni della conformita' sono effettuate con il piu' elevato grado di integrita' professionale e competenza tecnica in campo metrologico. L'organismo puo' subappaltare compiti specifici solo previa verifica che il subcontraente soddisfi i requisiti prescritti dal presente provvedimento. L'organismo deve conservare a disposizione del Ministero dello sviluppo economico i documenti attestanti la valutazione del subcontraente e che documentino le attivita' svolte da quest'ultimo ai sensi del presente decreto; d) l'organismo deve disporre del personale e degli impianti necessari ai compiti tecnici e amministrativi connessi alla valutazione della conformita'. L'organismo, inoltre, deve essere in grado di effettuare tutti i compiti di valutazione della conformita' per cui e' stato notificato, ferma restando la possibilita' che i medesimi compiti siano realizzati dall'organismo per conto e sotto la responsabilita' dello stesso; e) l'imparzialita' dell'organismo, del direttore e del personale deve essere garantita. L'organismo notificato deve prefissare il compenso, forfetario e omnicomprensivo, per le procedure di valutazione di conformita' indipendentemente dai risultati e dai compiti svolti; f) l'organismo, non pubblico, deve contrarre un'assicurazione per la responsabilita' civile; g) il direttore e il personale dell'organismo sono obbligati a rispettare il segreto professionale per quanto riguarda tutte le informazioni ottenute nel corso dell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi del presente decreto, eccetto che nei confronti del Ministero dello sviluppo economico che li ha designati. 3. Gli organismi designati di cui al presente articolo sono notificati agli altri Stati membri e alla Commissione europea, unitamente ai numeri d'identificazione attribuiti dalla stessa Commissione a tali organismi, al tipo o ai tipi di strumenti di misura per cui ciascun organismo e' stato notificato e, se del caso, alla classe di accuratezza a cui appartiene lo strumento, all'intervallo di misura, alla tecnologia di misura e ad ogni altra caratteristica dello strumento che limiti la portata della notifica.