Art. 3.
Aliquote contributive
1. Per i dipendenti in servizio, l'iscrizione comporta il
versamento di un contributo pari allo 0,35% della retribuzione
contributiva di cui al comma 242 della legge n. 662 del 1996,
determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge
8 agosto 1995, n. 335.
2. L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati e' pari allo
0,15% dell'ammontare lordo della pensione. Nessun contributo e'
dovuto dai titolari di pensione fino a 600 euro lorde mensili. Tale
ultimo importo e' adeguato dall'INPDAP prendendo a riferimento le
variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti.
3. Il contributo e' prelevato mediante ritenuta mensile sugli
emolumenti corrisposti all'iscritto e decorre dalla data di
iscrizione.
Note all'art. 3:
- Si riporta il comma 242 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
1996, n. 303, S.O.:
«242. Il contributo obbligatorio per il credito
previsto dall'art. 37, secondo comma, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1032, e' pari allo 0,35 per cento
della retribuzione contributiva e pensionabile determinata
ai sensi dell'art. 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto
1995, n. 335».
- Si riportano i commi 9 e 10 della legge 8 agosto
1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, S.O.:
«9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle
forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti
iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai
fini della determinazione della base contributiva e
pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del
Ministro del tesoro sono definiti i criteri per
l'inclusione nelle predette basi delle indennita' e assegni
comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio
all'estero.
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art.
15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di
assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del
Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15,
comma 2, della citata legge n. 724 del 1994».