Art. 4.
Prolungamento della cessione
1. In caso di cessione contratta dal dipendente in servizio per un
periodo eccedente il limite di cui all'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, la medesima si
estende sulla pensione in misura non superiore al quinto valutato al
netto delle ritenute erariali.
2. Qualora l'importo della cessione superi la misura di cui al
comma 1, l'INPDAP procede a ridurre la trattenuta da operare sulla
pensione in misura corrispondente a tale limite, comunicando
l'avvenuta variazione all'istituto creditore ed al pensionato.
3. Il prolungamento sulla pensione e' comunicato all'INPDAP
dall'amministrazione di appartenenza dell'interessato all'atto del
suo collocamento a riposo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 7 marzo 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2007
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 399
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180
(Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi,
salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche
amministrazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 aprile 1950, n. 99, S.O.
«Art. 23 (Casi di limitazione della durata dei
prestiti). - L'impiegato o il salariato cui manchino, per
conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma
delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non puo'
contrarre un prestito superiore alla cessione di tante
quote mensili quanti siano i mesi necessari per il
conseguimento del diritto al collocamento a riposo.
Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti
in servizio sedentario, possono contrarre prestiti in
misura non superiore alla cessione di tante quote mensili
quanti siano i mesi necessari per il raggiungimento dello
speciale limite di eta' per il loro collocamento a riposo.
Per gli ufficiali nelle posizioni speciali di cui
all'art. 8, i prestiti non possono essere superiori alla
cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi che
mancano per la fine della posizione speciale».