IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, recante attuazione della direttiva 94/45/CE del Consiglio del 22 settembre 1994, relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Societa' cooperativa europea (SCE); Vista la direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della Societa' cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori; Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2004); Visto l'articolo 410 e seguenti del codice di procedura civile; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto 1. Il presente decreto legislativo disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nelle attivita' delle societa' cooperative europee di seguito denominate: «SCE», di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 di seguito denominato: «regolamento». 2. A tale fine sono stabilite modalita' relative al coinvolgimento dei lavoratori in ciascuna SCE, secondo la procedura di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 6 del presente decreto o, nelle circostanze di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto, quella prevista nell'allegato al presente decreto legislativo.
Avvertenze: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 luglio 2003, n. 174, S.O. - Il regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, e' pubblicato nella G.U.C.E. del 18 agosto 2003, n. L 207. - La direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, e' pubblicata nella G.U.C.E. del 18 agosto 2003, n. L 207. - La legge 18 aprile 2005, n. 62, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 aprile 2005, n. 96, S.O. - Gli articoli da 109 a 412-quater, del codice di procedura civile sono compresi nel Titolo IV - Norme per le controversie in materia di lavoro - Capo I - Delle controversie individuali di lavoro - Sezione I - Disposizioni generali. Nota all'art. 1: - Per il regolamento (CE) n. 1435/2003 si vedano le note alle premesse.