Art. 10. Segreto e riservatezza 1. I membri della delegazione speciale di negoziazione o dell'organo di rappresentanza, nonche' gli esperti che li assistono, non possono rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dal competente organo della SCE ai sensi del regolamento e delle entita' giuridiche partecipanti. Tale divieto permane anche successivamente alla scadenza del termine previsto dal mandato a prescindere dal luogo in cui i soggetti si trovino. La stessa disposizione vale per i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilita' civile e quanto previsto dall'articolo 12, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi applicati. 2. L'organo di vigilanza o di amministrazione della SCE o della entita' giuridica partecipante situata in territorio italiano non e' obbligato a comunicare informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, siano di natura tale da creare notevoli difficolta' al funzionamento della SCE, o eventualmente della entita' giuridica partecipante o delle sue affiliate e succursali interessate, o da arrecare loro danno. 3. Le parti prevedono la costituzione di una commissione di conciliazione per le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonche' per la concreta determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficolta' al funzionamento o all'attivita' esercitata dalle imprese affiliate e dipendenze o di arrecare loro danno. 4. La commissione e' composta da tre membri rispettivamente designati: a) dall'organo di rappresentanza o dai rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della procedura di informazione e consultazione; b) dagli organi di direzione o di amministrazione delle societa' partecipanti della societa' europea; c) dalle parti di comune accordo. 5. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro di cui alla lettera c) del comma 4, quest'ultimo e' sorteggiato tra i nominativi compresi in un'apposita lista di nomi, non superiore a sei, preventivamente concordata. 6. La commissione conclude i propri lavori entro quindici giorni dalla data di ricezione del ricorso proposto dall'organo di cui alla lettera a) del comma 4. 7. Resta ferma la applicabilita' della disciplina a tutela dei dati personali prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione degli obblighi di segreto e riservatezza di cui al comma 1 da parte di soggetti nei confronti dei quali non sono direttamente applicabili le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi, il Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti interessate, valutati i lavori della commissione di conciliazione, applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 1.033 euro a 6.198 euro. 9. Qualora sorgano questioni in ordine all'obbligo dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SCE di rendere disponibili le informazioni sul numero dei lavoratori o agli obblighi di informazione e consultazione stabiliti nell'accordo di cui all'articolo 4, e' costituita una commissione di conciliazione composta da membri nominati dalle parti interessate, presieduta da un soggetto nominato dalle parti stesse di comune accordo e costituita secondo le regole di cui ai commi 4, 5 e 6. In caso di mancato accordo fra le parti circa la sussistenza degli obblighi entro trenta giorni, il direttore generale della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti medesime in contraddittorio tra loro, accerta l'eventuale inadempienza e ordina l'adempimento degli obblighi stessi. Qualora non venga ottemperato all'ordine entro il termine di trenta giorni, il direttore generale applica a carico del soggetto inadempiente la sanzione amministrativa da 5.165 euro a 30.988 euro.
Nota all'art. 10: - Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si vedano le note alle premesse.