Art. 11. Funzionamento dell'organo di rappresentanza e procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori 1. L'organo competente ai sensi del regolamento della SCE e l'organo di rappresentanza operano con spirito di cooperazione nell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci. La stessa disposizione vale per la cooperazione tra l'organo di vigilanza o di amministrazione della SCE e i rappresentanti dei lavoratori, nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione di questi ultimi.