Art. 12.

              Tutela dei rappresentanti dei lavoratori

  1.  I  membri  della delegazione speciale di negoziazione, i membri
dell'organo  di  rappresentanza,  i rappresentanti dei lavoratori che
svolgono   le   loro   funzioni  nell'ambito  di  una  procedura  per
l'informazione  e  la consultazione e i rappresentanti dei lavoratori
che  fanno  parte dell'organo di vigilanza o di amministrazione della
SCE e che sono impiegati presso la SCE, le sue affiliate o succursali
ovvero    in    una   entita'   giuridica   partecipante   fruiscono,
nell'esercizio  delle  loro funzioni, della stessa protezione e delle
stesse  garanzie  previste  per i rappresentanti dei lavoratori dalla
legge ovvero dagli accordi e contratti collettivi vigenti nello Stato
membro in cui sono impiegati.
  2.  Per  i rappresentanti di cui al comma 1, tali tutele e garanzie
comportano   altresi'   il  diritto  a  permessi  retribuiti  per  la
partecipazione alle riunioni e, se previsto dalle parti stipulanti il
contratto  collettivo  nazionale di lavoro applicato, il rimborso dei
costi  di  viaggio  e  di  soggiorno  per  i  periodi  necessari allo
svolgimento delle loro funzioni.
  3.   Le   parti   definiscono,   nell'ambito  dell'accordo  di  cui
all'articolo  4,  tutti gli aspetti operativi concernenti l'esercizio
della  rappresentanza dei lavoratori nella SCE, nelle sue affiliate o
entita' giuridiche partecipanti.