Art. 12. Tutela dei rappresentanti dei lavoratori 1. I membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri dell'organo di rappresentanza, i rappresentanti dei lavoratori che svolgono le loro funzioni nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione e i rappresentanti dei lavoratori che fanno parte dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SCE e che sono impiegati presso la SCE, le sue affiliate o succursali ovvero in una entita' giuridica partecipante fruiscono, nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge ovvero dagli accordi e contratti collettivi vigenti nello Stato membro in cui sono impiegati. 2. Per i rappresentanti di cui al comma 1, tali tutele e garanzie comportano altresi' il diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni e, se previsto dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, il rimborso dei costi di viaggio e di soggiorno per i periodi necessari allo svolgimento delle loro funzioni. 3. Le parti definiscono, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, tutti gli aspetti operativi concernenti l'esercizio della rappresentanza dei lavoratori nella SCE, nelle sue affiliate o entita' giuridiche partecipanti.