Art. 14.

                   Comitato tecnico di valutazione

  1.  Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto  legislativo  e'  istituito  presso il Ministero del lavoro e
della  previdenza sociale un Comitato tecnico composto da 5 membri di
cui  un  rappresentante  del  Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un
rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  un
rappresentante  del  Ministero  delle politiche agricole alimentari e
forestali  e  un  rappresentante  del Dipartimento per i diritti e le
pari  opportunita'. Per ogni rappresentante effettivo e' designato un
membro  supplente.  Il  Comitato e' preposto ad attivita' di verifica
degli  obblighi  derivanti  dall'applicazione  del  presente  decreto
legislativo.
  2. Entro sei mesi dalla costituzione del Comitato tecnico di cui al
comma 1,   il   Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
congiuntamente  con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche agricole e
forestali  ed  il  Ministro  per  i  diritti  e  le pari opportunita'
definisce,  con  regolamento,  le  procedure  amministrative  per  la
emanazione  di  provvedimenti  autoritativi  in  caso di inosservanza
delle  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  legislativo.  Il
medesimo  regolamento  individua  le  modalita'  con cui la direzione
delle  succursali  di  una  societa'  cooperativa  e  gli  organi  di
vigilanza  o  di  amministrazione  delle  affiliate  di  una  entita'
giuridica  partecipante o di una societa' cooperativa europea nonche'
i rappresentanti dei lavoratori possono rivolgersi al Comitato di cui
al  comma  1 in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel
presente decreto legislativo.
  3.  E'  prevista  la  costituzione  di  un gruppo tecnico presso il
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, composto da membri
nominati  dalle parti sociali, che svolge attivita' di osservatorio e
monitoraggio   dello  stato  di  applicazione  del  presente  decreto
legislativo.
  4. Il Comitato ed il gruppo tecnico restano in carica per la durata
di  tre anni, al termine dei quali presentano al Ministero del lavoro
e  della  previdenza  sociale  e  alla  Presidenza  del Consiglio dei
Ministri una relazione di fine mandato ai fini dell'eventuale proroga
degli organismi medesimi.
  5.  All'istituzione  ed al funzionamento del Comitato tecnico e del
gruppo  tecnico  di  cui  al  presente  articolo  si fa fronte con le
risorse  finanziarie,  umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente.  La  partecipazione al Comitato tecnico ed al Gruppo tecnico
non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.