Art. 14. Comitato tecnico di valutazione 1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un Comitato tecnico composto da 5 membri di cui un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e un rappresentante del Dipartimento per i diritti e le pari opportunita'. Per ogni rappresentante effettivo e' designato un membro supplente. Il Comitato e' preposto ad attivita' di verifica degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto legislativo. 2. Entro sei mesi dalla costituzione del Comitato tecnico di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, congiuntamente con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche agricole e forestali ed il Ministro per i diritti e le pari opportunita' definisce, con regolamento, le procedure amministrative per la emanazione di provvedimenti autoritativi in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il medesimo regolamento individua le modalita' con cui la direzione delle succursali di una societa' cooperativa e gli organi di vigilanza o di amministrazione delle affiliate di una entita' giuridica partecipante o di una societa' cooperativa europea nonche' i rappresentanti dei lavoratori possono rivolgersi al Comitato di cui al comma 1 in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo. 3. E' prevista la costituzione di un gruppo tecnico presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, composto da membri nominati dalle parti sociali, che svolge attivita' di osservatorio e monitoraggio dello stato di applicazione del presente decreto legislativo. 4. Il Comitato ed il gruppo tecnico restano in carica per la durata di tre anni, al termine dei quali presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione di fine mandato ai fini dell'eventuale proroga degli organismi medesimi. 5. All'istituzione ed al funzionamento del Comitato tecnico e del gruppo tecnico di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato tecnico ed al Gruppo tecnico non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.