Art. 15. Relazione tra il presente decreto e altre disposizioni 1. Qualora la societa' cooperativa europea sia una impresa di dimensioni comunitarie o un'impresa di controllo di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, le disposizioni di quest'ultimo non sono applicabili ad essa ne' alle sue affiliate o succursali interessate. Qualora, conformemente all'articolo 3, comma 9, la delegazione speciale di negoziazione decida di non avviare i negoziati o di porre termine a quelli gia' iniziati, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74. 2. Le disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori agli organismi societari previste dalla normativa, dagli accordi collettivi vigenti ovvero dagli atti costitutivi e dagli statuti societari diverse da quelle del presente decreto legislativo, non si applicano alle SCE costituite conformemente al regolamento, relativo allo statuto della Societa' cooperativa europea (SCE) e al presente decreto legislativo. 3. Il presente decreto legislativo non pregiudica: a) i diritti esistenti in materia di coinvolgimento dei lavoratori, previsti dalla normativa e dagli accordi collettivi vigenti ovvero dagli atti costitutivi e dagli statuti societari, diversi da quelli del presente decreto legislativo, di cui godono i lavoratori della SCE e delle sue affiliate e succursali interessate, diversi dalla partecipazione agli organi della SCE; b) le disposizioni in materia di partecipazione agli organi previste dalla legge e dagli accordi collettivi vigenti ovvero dagli atti costitutivi societari diverse da quelle del presente decreto legislativo di cui sono destinatarie le affiliate della SCE.
Nota all'art. 15: - Per il decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, si vedano le note alle premesse.