Art. 15.

       Relazione tra il presente decreto e altre disposizioni

  1.  Qualora  la  societa'  cooperativa  europea  sia una impresa di
dimensioni  comunitarie  o  un'impresa  di  controllo di un gruppo di
imprese di dimensioni comunitarie, ai sensi del decreto legislativo 2
aprile  2002,  n.  74,  le  disposizioni  di  quest'ultimo  non  sono
applicabili  ad essa ne' alle sue affiliate o succursali interessate.
Qualora,  conformemente  all'articolo  3,  comma  9,  la  delegazione
speciale di negoziazione decida di non avviare i negoziati o di porre
termine   a  quelli  gia'  iniziati,  si  applicano  le  disposizioni
contenute nel decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74.
  2. Le disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori agli
organismi   societari   previste   dalla   normativa,  dagli  accordi
collettivi  vigenti  ovvero  dagli  atti  costitutivi e dagli statuti
societari  diverse da quelle del presente decreto legislativo, non si
applicano  alle SCE costituite conformemente al regolamento, relativo
allo  statuto  della Societa' cooperativa europea (SCE) e al presente
decreto legislativo.
  3. Il presente decreto legislativo non pregiudica:
    a) i   diritti   esistenti   in  materia  di  coinvolgimento  dei
lavoratori,  previsti  dalla  normativa  e  dagli  accordi collettivi
vigenti  ovvero  dagli  atti  costitutivi  e dagli statuti societari,
diversi  da  quelli del presente decreto legislativo, di cui godono i
lavoratori  della SCE e delle sue affiliate e succursali interessate,
diversi dalla partecipazione agli organi della SCE;
    b) le  disposizioni  in  materia  di  partecipazione  agli organi
previste  dalla legge e dagli accordi collettivi vigenti ovvero dagli
atti  costitutivi  societari  diverse  da quelle del presente decreto
legislativo di cui sono destinatarie le affiliate della SCE.
 
          Nota all'art. 15:
              - Per  il  decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, si
          vedano le note alle premesse.