Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «SCE», una societa' cooperativa costituita ai sensi del regolamento; b) «entita' giuridiche partecipanti», le societa', ai sensi dell'articolo 48 del Trattato che istituisce la Comunita' europea ivi comprese le cooperative, e gli altri enti giuridici partecipanti direttamente alla costituzione di una SCE; c) «affiliata di un'entita' giuridica partecipante o di una SCE», un'impresa sulla quale l'entita' giuridica o la SCE esercita un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 3, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, ivi definita come controllata; d) «affiliata o succursale interessata», la controllata o la sede secondaria di una societa' o di una entita' giuridica partecipante; che e' destinata a diventare controllata o sede secondaria di una SCE a decorrere dalla creazione di quest'ultima; e) «rappresentanti dei lavoratori», i rappresentanti dei lavoratori ai sensi della legge, nonche' dell'accordo interconfederale 13 settembre 1994, e successive modificazioni o dei contratti collettivi nazionali di riferimento qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione; f) «organo di rappresentanza», l'organo di rappresentanza dei lavoratori costituito mediante gli accordi di cui all'articolo 4 o conformemente alle disposizioni dell'allegato, onde attuare l'informazione e la consultazione dei lavoratori della SCE e delle sue affiliate e succursali situate nella Comunita' e, ove applicabile, esercitare i diritti di partecipazione relativamente alla SCE; g) «delegazione speciale di negoziazione», la delegazione istituita conformemente all'articolo 3 del presente decreto legislativo per negoziare con l'organo competente ai sensi del regolamento delle entita' giuridiche partecipanti, ai sensi del regolamento, le modalita' del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE; h) «coinvolgimento dei lavoratori», qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa; i) «informazione», l'informazione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei lavoratori, da parte dell'organo competente della SCE, ai sensi del regolamento, sui problemi che riguardano la stessa SCE e qualsiasi affiliata o succursale della medesima situata in un altro Stato membro, o su questioni che eccedono i poteri degli organi decisionali di un unico Stato membro, con tempi, modalita' e contenuti che consentano all'organo di rappresentanza dei lavoratori di procedere ad una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e, se del caso, di preparare consultazioni con l'organo competente della SCE, ai sensi del regolamento; l) «consultazione», l'apertura di un dialogo e di uno scambio di opinioni tra l'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori e l'organo competente della SCE, ai sensi del regolamento, con tempi, modalita' e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere - circa le misure previste dall'organo competente - un parere di cui si puo' tenere conto nell'iter decisionale all'interno della SCE; m) «partecipazione», l'influenza dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei lavoratori nelle attivita' di un'entita' giuridica mediante, alternativamente: il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione dell'entita' giuridica; il diritto di indicare i nominativi di alcuni o di tutti i membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione dell'entita' giuridica ovvero di opporvisi.
Note all'art. 2: - L'art. 48 del Trattato che istituisce la Comunita' europea cosi' recita: «Art. 48. - Le societa' costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale all'interno della Comunita', sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. Per societa' si intendono le societa' di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le societa' cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' che non si prefiggono scopi di lucro.». - Il testo dell'art. 3, del citato decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74 e' il seguente: «Art. 3 (Definizione di impresa controllante). - 1. Ai soli fini del presente decreto si intende per «impresa controllante» un'impresa che puo' esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa denominata «impresa controllata». 2. Si presume la possibilita' di esercitare un'influenza dominante, salvo prova contraria, se un'impresa direttamente o indirettamente nei confronti di un'altra impresa alternativamente: a) puo' nominare piu' della meta' dei membri del consiglio di amministrazione; b) dispone della maggioranza dei voti in rapporto alle partecipazioni al capitale dell'impresa; c) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa. 3. Quando due o piu' imprese del gruppo soddisfano uno o piu' dei criteri di cui al comma 2, si intende per impresa controllante quella che soddisfa il criterio a) o, in mancanza di tale criterio, quella che soddisfa il criterio b), o, infine, quella che soddisfa il criterio c). 4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i diritti di voto e di nomina dell'impresa controllante comprendono i diritti di qualsiasi altra impresa controllata, nonche' delle persone o degli enti che agiscono a nome proprio, ma per conto dell'impresa controllante o di un'altra impresa controllata. 5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, un'impresa non e' considerata «impresa controllante» rispetto a un'altra impresa di cui possiede pacchetti azionari nei seguenti casi: a) quando un soggetto che svolge attivita' bancaria, assicurativa o finanziaria in modo professionale, compresa la negoziazione di valori mobiliari per conto proprio o di terzi, detiene temporaneamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di un'impresa, purche' non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse, ovvero purche' eserciti i predetti diritti soltanto per favorire la vendita delle partecipazioni stesse, dell'impresa nel suo complesso o delle sue attivita', di suoi rami, o di elementi del suo patrimonio. La vendita deve avvenire entro un anno dalla data della registrazione della partecipazione sul libro dei soci della societa' in cui ha acquisito una partecipazione o entro un periodo maggiore stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze o da altre autorita' competenti; b) quando una societa' di partecipazione finanziaria acquisisce, direttamente o indirettamente, il controllo di un'impresa, sia tramite acquisto di partecipazioni del capitale, sia tramite qualsiasi altro mezzo, purche' i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute siano esercitati, tramite la nomina di membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, o di organi equivalenti, dell'impresa di cui essa detiene partecipazioni, unicamente per salvaguardare il pieno valore di tali investimenti. Ai fini della presente lettera, per societa' di partecipazione finanziaria si intendono le societa' la cui attivita' prevalente consiste nell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni. 6. La presunzione dell'esercizio dell'influenza dominante non opera nei confronti dei soggetti sottoposti alle procedure concorsuali. 7. Nel caso in cui un'impresa non sia disciplinata dalla legislazione di uno Stato membro, si applica la legislazione dello Stato membro nel cui territorio sono situati il rappresentante dell'impresa o, in assenza di tale rappresentante, dello Stato membro nel cui territorio e' situata la direzione centrale dell'impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori.».