Art. 2.

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «SCE»,  una  societa'  cooperativa  costituita  ai  sensi  del
regolamento;
    b) «entita'  giuridiche  partecipanti»,  le  societa',  ai  sensi
dell'articolo 48 del Trattato che istituisce la Comunita' europea ivi
comprese  le  cooperative,  e  gli  altri enti giuridici partecipanti
direttamente alla costituzione di una SCE;
    c) «affiliata di un'entita' giuridica partecipante o di una SCE»,
un'impresa   sulla  quale  l'entita'  giuridica  o  la  SCE  esercita
un'influenza  dominante ai sensi dell'articolo 3, commi da 2 a 7, del
decreto   legislativo  2  aprile  2002,  n.  74,  ivi  definita  come
controllata;
    d) «affiliata o succursale interessata», la controllata o la sede
secondaria  di  una societa' o di una entita' giuridica partecipante;
che e' destinata a diventare controllata o sede secondaria di una SCE
a decorrere dalla creazione di quest'ultima;
    e) «rappresentanti   dei   lavoratori»,   i   rappresentanti  dei
lavoratori    ai    sensi    della    legge,   nonche'   dell'accordo
interconfederale  13 settembre 1994, e successive modificazioni o dei
contratti  collettivi  nazionali  di  riferimento  qualora i predetti
accordi interconfederali non trovino applicazione;
    f) «organo  di  rappresentanza»,  l'organo  di rappresentanza dei
lavoratori  costituito  mediante  gli accordi di cui all'articolo 4 o
conformemente   alle   disposizioni   dell'allegato,   onde   attuare
l'informazione  e  la  consultazione dei lavoratori della SCE e delle
sue   affiliate   e   succursali   situate  nella  Comunita'  e,  ove
applicabile,  esercitare  i  diritti  di partecipazione relativamente
alla SCE;
    g) «delegazione   speciale   di   negoziazione»,  la  delegazione
istituita   conformemente   all'articolo   3   del  presente  decreto
legislativo  per  negoziare  con  l'organo  competente  ai  sensi del
regolamento  delle  entita'  giuridiche  partecipanti,  ai  sensi del
regolamento,  le  modalita'  del  coinvolgimento dei lavoratori nella
SCE;
    h) «coinvolgimento  dei  lavoratori»,  qualsiasi  meccanismo, ivi
comprese   l'informazione,  la  consultazione  e  la  partecipazione,
mediante  il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare
un'influenza  sulle  decisioni che devono essere adottate nell'ambito
dell'impresa;
    i)  «informazione»,  l'informazione dell'organo di rappresentanza
dei  lavoratori  ovvero  dei  rappresentanti dei lavoratori, da parte
dell'organo  competente  della  SCE,  ai  sensi  del regolamento, sui
problemi  che  riguardano  la  stessa  SCE  e  qualsiasi  affiliata o
succursale  della  medesima  situata  in  un altro Stato membro, o su
questioni  che eccedono i poteri degli organi decisionali di un unico
Stato  membro,  con  tempi,  modalita'  e  contenuti  che  consentano
all'organo  di  rappresentanza  dei  lavoratori  di  procedere ad una
valutazione  approfondita  dell'eventuale  impatto e, se del caso, di
preparare  consultazioni  con l'organo competente della SCE, ai sensi
del regolamento;
    l)  «consultazione», l'apertura di un dialogo e di uno scambio di
opinioni  tra  l'organo  di  rappresentanza  dei  lavoratori ovvero i
rappresentanti  dei  lavoratori  e  l'organo competente della SCE, ai
sensi   del   regolamento,  con  tempi,  modalita'  e  contenuti  che
consentano   ai  rappresentanti  dei  lavoratori,  sulla  base  delle
informazioni  da  essi  ricevute,  di  esprimere  -  circa  le misure
previste  dall'organo  competente  -  un parere di cui si puo' tenere
conto nell'iter decisionale all'interno della SCE;
    m) «partecipazione»,  l'influenza  dell'organo  di rappresentanza
dei   lavoratori  ovvero  dei  rappresentanti  dei  lavoratori  nelle
attivita' di un'entita' giuridica mediante, alternativamente:
      il   diritto   di   eleggere  o  designare  alcuni  dei  membri
dell'organo di vigilanza o di amministrazione dell'entita' giuridica;
      il  diritto  di  indicare  i  nominativi di alcuni o di tutti i
membri  dell'organo  di  vigilanza  o di amministrazione dell'entita'
giuridica ovvero di opporvisi.
 
          Note all'art. 2:
              - L'art.  48  del  Trattato che istituisce la Comunita'
          europea cosi' recita:
              «Art.  48.  - Le societa' costituite conformemente alla
          legislazione  di uno Stato membro e aventi la sede sociale,
          l'amministrazione   centrale   o  il  centro  di  attivita'
          principale all'interno della Comunita', sono equiparate, ai
          fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
          capo,  alle  persone  fisiche  aventi la cittadinanza degli
          Stati membri.
              Per societa' si intendono le societa' di diritto civile
          o   di   diritto  commerciale,  ivi  comprese  le  societa'
          cooperative,  e le altre persone giuridiche contemplate dal
          diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' che
          non si prefiggono scopi di lucro.».
              - Il  testo dell'art. 3, del citato decreto legislativo
          2 aprile 2002, n. 74 e' il seguente:
              «Art.  3 (Definizione di impresa controllante). - 1. Ai
          soli  fini  del  presente  decreto  si intende per «impresa
          controllante»  un'impresa  che puo' esercitare un'influenza
          dominante   su   un'altra   impresa   denominata   «impresa
          controllata».
              2.   Si   presume   la   possibilita'   di   esercitare
          un'influenza   dominante,   salvo   prova   contraria,   se
          un'impresa  direttamente  o indirettamente nei confronti di
          un'altra impresa alternativamente:
                a) puo'  nominare  piu'  della  meta'  dei membri del
          consiglio di amministrazione;
                b) dispone  della  maggioranza  dei  voti in rapporto
          alle partecipazioni al capitale dell'impresa;
                c) detiene  la  maggioranza del capitale sottoscritto
          dall'impresa.
              3.  Quando due o piu' imprese del gruppo soddisfano uno
          o  piu'  dei  criteri  di  cui  al  comma 2, si intende per
          impresa  controllante quella che soddisfa il criterio a) o,
          in  mancanza  di  tale  criterio,  quella  che  soddisfa il
          criterio b), o, infine, quella che soddisfa il criterio c).
              4.  Ai fini dell'applicazione del comma 2, i diritti di
          voto  e  di  nomina dell'impresa controllante comprendono i
          diritti  di  qualsiasi  altra  impresa controllata, nonche'
          delle  persone o degli enti che agiscono a nome proprio, ma
          per  conto  dell'impresa controllante o di un'altra impresa
          controllata.
              5.  Fermo  restando  quanto  previsto  ai  commi 1 e 2,
          un'impresa   non   e'  considerata  «impresa  controllante»
          rispetto  a  un'altra  impresa  di  cui  possiede pacchetti
          azionari nei seguenti casi:
                a) quando  un soggetto che svolge attivita' bancaria,
          assicurativa  o finanziaria in modo professionale, compresa
          la  negoziazione di valori mobiliari per conto proprio o di
          terzi,   detiene   temporaneamente,   a  qualsiasi  titolo,
          partecipazioni  al  capitale  di  un'impresa,  purche'  non
          eserciti  i  diritti  di  voto inerenti alle partecipazioni
          stesse, ovvero purche' eserciti i predetti diritti soltanto
          per   favorire  la  vendita  delle  partecipazioni  stesse,
          dell'impresa  nel  suo  complesso o delle sue attivita', di
          suoi  rami,  o  di  elementi del suo patrimonio. La vendita
          deve  avvenire entro un anno dalla data della registrazione
          della  partecipazione  sul libro dei soci della societa' in
          cui  ha  acquisito  una  partecipazione  o entro un periodo
          maggiore  stabilito  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze o da altre autorita' competenti;
                b) quando  una societa' di partecipazione finanziaria
          acquisisce,  direttamente o indirettamente, il controllo di
          un'impresa,  sia  tramite  acquisto  di  partecipazioni del
          capitale,  sia  tramite  qualsiasi  altro  mezzo, purche' i
          diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute siano
          esercitati,  tramite  la  nomina di membri del consiglio di
          amministrazione  e  del  collegio  sindacale,  o  di organi
          equivalenti,    dell'impresa    di    cui    essa   detiene
          partecipazioni,   unicamente  per  salvaguardare  il  pieno
          valore   di  tali  investimenti.  Ai  fini  della  presente
          lettera,  per  societa'  di  partecipazione  finanziaria si
          intendono  le societa' la cui attivita' prevalente consiste
          nell'acquisizione   di  partecipazioni  in  altre  imprese,
          nonche'   nella   gestione   e   valorizzazione   di   tali
          partecipazioni.
              6.   La   presunzione   dell'esercizio   dell'influenza
          dominante  non  opera nei confronti dei soggetti sottoposti
          alle procedure concorsuali.
              7.  Nel  caso  in  cui  un'impresa non sia disciplinata
          dalla  legislazione  di  uno  Stato  membro,  si applica la
          legislazione  dello  Stato  membro  nel cui territorio sono
          situati  il  rappresentante  dell'impresa  o, in assenza di
          tale  rappresentante, dello Stato membro nel cui territorio
          e'  situata  la  direzione centrale dell'impresa del gruppo
          che impiega il maggior numero di lavoratori.».