Art. 4. Contenuto dell'accordo 1. Gli organi competenti delle entita' giuridiche partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione negoziano con spirito di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalita' del coinvolgimento dei lavoratori nella societa' cooperativa europea. 2. Fatta salva l'autonomia delle parti e salvo quanto previsto dal comma 4 l'accordo stipulato tra gli organi competenti delle entita' giuridiche partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione, determina: a) il campo d'applicazione dell'accordo stesso; b) la composizione, il numero di membri e la distribuzione dei seggi dell'organo di rappresentanza che sara' l'interlocutore degli organi competenti della SCE nel quadro dei dispositivi di informazione e di consultazione dei lavoratori di quest'ultima e delle sue affiliate e succursali interessate; c) le attribuzioni e la procedura prevista per l'informazione e la consultazione dell'organo di rappresentanza; d) la frequenza delle riunioni dell'organo di rappresentanza; e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire all'organo di rappresentanza. In particolare, salvo che non sia diversamente convenuto, la SCE sostiene le spese di cui all'allegato, parte seconda, lettera n); f) se, durante i negoziati, le parti decidono di istituire una o piu' procedure per l'informazione e la consultazione anziche' un organo di rappresentanza, le modalita' di attuazione di tali procedure; g) nel caso in cui, durante i negoziati, le parti decidano di stabilire modalita' per la partecipazione dei lavoratori, il merito di tali modalita' compresi, a seconda dei casi, il numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SCE che i lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione o opposizione da parte dei lavoratori, nonche' i loro diritti; h) la data di entrata in vigore dell'accordo, la durata, i casi in cui l'accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo, compreso, ove opportuno, nel caso di modifiche strutturali intervenute nella SCE e nelle sue affiliate e succursali interessate in seguito alla creazione della SCE. 3. L'accordo non e' soggetto, salvo disposizione contraria in esso contenuta, alle disposizioni di riferimento che figurano nell'allegato. 4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15, comma 3, lettera a), nel caso di una SCE costituita mediante trasformazione, l'accordo prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella cooperativa da trasformare in SCE. 5. L'accordo precisa le disposizioni sulla possibilita' dei lavoratori di partecipare alle assemblee generali, separate o settoriali a norma dell'articolo 9 e dell'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento.
Nota all'art. 4: - Per il regolamento (CE) n. 1435/2003 si vedano le note alle premesse.