Art. 5.

                        Durata dei negoziati

  1.   I   negoziati  iniziano  subito  dopo  la  costituzione  della
delegazione  speciale  di  negoziazione  e possono proseguire nei sei
mesi successivi.
  2.  Le  parti  possono  decidere  di  comune accordo di prorogare i
negoziati  oltre  il  periodo  di  cui al comma 1, fino ad un anno in
totale,  a  decorrere  dall'istituzione della delegazione speciale di
negoziazione.