Art. 7.

                     Disposizioni di riferimento

  1.  Le  disposizioni  di riferimento previste dall'allegato trovano
applicazione  dalla  data  di iscrizione della SCE nel registro delle
imprese:
    a) qualora  le  parti  abbiano  deciso nel corso dei negoziati di
avvalersi  di tali disposizioni ai fini della definizione delle forme
di coinvolgimento dei lavoratori nella costituenda SCE;
    b) qualora  non sia stato concluso alcun accordo entro il termine
di cui all'articolo 5, e
      1)  l'organo  competente  ai  sensi del regolamento di ciascuna
delle   entita'   giuridiche   partecipanti   decida   di   accettare
l'applicazione  delle  disposizioni  di  riferimento  alla  SCE  e di
proseguire   quindi   con  l'iscrizione  della  societa'  cooperativa
europea, e
      2)  la  delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la
decisione di cui all'articolo 3, comma 9, di non aprire i negoziati o
di  porre termine ai negoziati in corso e di avvalersi delle norme in
materia  di  consultazione  ed informazione dei lavoratori vigenti in
Italia e negli altri Stati membri in cui la SCE annovera lavoratori.
  2.  Le  disposizioni  di  riferimento  stabilite dalla legislazione
dello   Stato  membro  di  iscrizione  ai  sensi  della  Parte  terza
dell'allegato si applicano soltanto nel caso:
    a) di  una  SCE  costituita  mediante  trasformazione,  le  norme
vigenti  in  uno  Stato  membro  in  materia  di  partecipazione  dei
lavoratori all'organo di amministrazione o di vigilanza si applichino
ad una cooperativa trasformata in SCE;
    b) di una SCE costituita mediante fusione:
      1)  anteriormente  all'iscrizione  della  societa'  cooperativa
europea,  esista presso una o piu' delle sue cooperative partecipanti
una  o  piu'  delle forme di partecipazione comprendente almeno il 25
per  cento del numero complessivo di tutti i lavoratori delle entita'
giuridiche partecipanti;
      2)  anteriormente all'iscrizione della SCE, esista presso una o
piu'  delle  sue  cooperative  partecipanti una o piu' delle forme di
partecipazione   comprendente  meno  del  25  per  cento  del  numero
complessivo  di  tutti i lavoratori impiegati con contratto di lavoro
subordinato  dalle  entita'  giuridiche partecipanti e la delegazione
speciale di negoziazione decida in tale senso;
    c) di una SCE costituita in qualsiasi altro modo:
      1)  anteriormente all'iscrizione della SCE, esista presso una o
piu' delle sue entita' giuridiche partecipanti una o piu' delle forme
di  partecipazione  comprendente  almeno  il  50 per cento del numero
complessivo  di  tutti i lavoratori impiegati con contratto di lavoro
subordinato dalle entita' giuridiche partecipanti;
      2)  anteriormente all'iscrizione della SCE, esista presso una o
piu' delle sue entita' giuridiche partecipanti una o piu' delle forme
di  partecipazione  comprendente  meno  del  50  per cento del numero
complessivo  di  tutti  lavoratori  impiegati con contratto di lavoro
subordinato  dalle  entita'  giuridiche partecipanti e la delegazione
speciale di negoziazione decida in tale senso.
  3.  Se  presso  le diverse entita' giuridiche partecipanti esisteva
piu'  di  una  forma  di  partecipazione,  la delegazione speciale di
negoziazione  decide  quale  viene  introdotta  nella SCE. In caso di
mancata  decisione  si  applica  la  disciplina di cui al comma 2. La
delegazione  speciale  di negoziazione informa l'organo competente di
cui  al  regolamento  della  decisione adottata ai sensi del presente
comma e del comma 2.