Art. 8.

Procedure   per   la   costituzione  della  delegazione  speciale  di
negoziazione   applicabili  alle  SCE  costituite  esclusivamente  da
persone fisiche o da una sola entita' giuridica e da persone fisiche.

  1. Nel caso di una SCE costituita esclusivamente da persone fisiche
ovvero  da  una  sola  entita'  giuridica  e  da  persone fisiche che
impiegano, nel loro insieme, almeno 50 lavoratori in almeno due Stati
membri, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 7.
  2. Nel caso di una SCE costituita esclusivamente da persone fisiche
ovvero  da  una  sola  entita'  giuridica  e  da  persone fisiche che
impiegano,  nel  loro insieme, meno di 50 lavoratori, o che impiegano
50  o  piu' lavoratori in un solo Stato membro, il coinvolgimento dei
lavoratori e' disciplinato dalle seguenti disposizioni:
    a) nella  SCE  stessa,  si  applicano le disposizioni dello Stato
membro  della  sede  sociale  della SCE, applicabili ad altre entita'
dello stesso tipo;
    b) nelle sue affiliate e succursali, si applicano le disposizioni
dello  Stato  membro  in  cui esse sono situate, applicabili ad altre
entita' dello stesso tipo.
  3.  In  caso  di  trasferimento in un altro Stato membro della sede
sociale  di  una  SCE  soggetta a disposizioni per la partecipazione,
continuano ad essere applicabili diritti in materia di partecipazione
dei lavoratori di livello quantomeno equivalente.
  4.  Se,  dopo  l'iscrizione di una SCE di cui al comma 2, almeno un
terzo  del numero totale dei lavoratori della SCE e delle affiliate e
succursali  in  almeno  due diversi Stati membri lo richiede, o se il
numero  totale  di  lavoratori  raggiunge  o  supera 50 lavoratori in
almeno  due  Stati  membri, si applicano, le disposizioni di cui agli
articoli da  3  a  7.  In  tale  caso  i termini: «entita' giuridiche
partecipanti»  e:  «di affiliate o sedi interessate» sono sostituiti,
rispettivamente, dai seguenti: «SCE» e: «affiliate o succursali della
SCE».