Art. 8. Procedure per la costituzione della delegazione speciale di negoziazione applicabili alle SCE costituite esclusivamente da persone fisiche o da una sola entita' giuridica e da persone fisiche. 1. Nel caso di una SCE costituita esclusivamente da persone fisiche ovvero da una sola entita' giuridica e da persone fisiche che impiegano, nel loro insieme, almeno 50 lavoratori in almeno due Stati membri, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 7. 2. Nel caso di una SCE costituita esclusivamente da persone fisiche ovvero da una sola entita' giuridica e da persone fisiche che impiegano, nel loro insieme, meno di 50 lavoratori, o che impiegano 50 o piu' lavoratori in un solo Stato membro, il coinvolgimento dei lavoratori e' disciplinato dalle seguenti disposizioni: a) nella SCE stessa, si applicano le disposizioni dello Stato membro della sede sociale della SCE, applicabili ad altre entita' dello stesso tipo; b) nelle sue affiliate e succursali, si applicano le disposizioni dello Stato membro in cui esse sono situate, applicabili ad altre entita' dello stesso tipo. 3. In caso di trasferimento in un altro Stato membro della sede sociale di una SCE soggetta a disposizioni per la partecipazione, continuano ad essere applicabili diritti in materia di partecipazione dei lavoratori di livello quantomeno equivalente. 4. Se, dopo l'iscrizione di una SCE di cui al comma 2, almeno un terzo del numero totale dei lavoratori della SCE e delle affiliate e succursali in almeno due diversi Stati membri lo richiede, o se il numero totale di lavoratori raggiunge o supera 50 lavoratori in almeno due Stati membri, si applicano, le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 7. In tale caso i termini: «entita' giuridiche partecipanti» e: «di affiliate o sedi interessate» sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: «SCE» e: «affiliate o succursali della SCE».