Art. 9. Partecipazione alle assemblee generali o alle assemblee separate o settoriali 1. Fatti salvi i limiti previsti dall'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento, i lavoratori della SCE ovvero i loro rappresentanti sono ammessi a partecipare alle assemblee generali o, se esistono, alle assemblee separate o settoriali con diritto di voto nei seguenti casi: a) quando le parti convengono in tale senso nell'accordo di cui all'articolo 4 del presente decreto legislativo; b) quando una cooperativa disciplinata da un sistema secondo cui i lavoratori ovvero i loro rappresentanti erano ammessi a partecipare alle assemblee generali o, se esistevano, alle assemblee separate o settoriali con diritto di voto si trasforma in una SCE; c) quando, nel caso di una SCE non costituita mediante trasformazione, una cooperativa partecipante era disciplinata da un sistema secondo cui i lavoratori ovvero i loro rappresentanti erano ammessi a partecipare alle assemblee generali o, se esistevano, alle assemblee separate o settoriali con diritto di voto: 1) le parti non giungono all'accordo di cui all'articolo 4 entro i termini stabiliti dal successivo articolo 5 del presente decreto legislativo; 2) si applicano l'articolo 7, comma 1, lettera b), e la Parte terza dell'allegato del presente decreto legislativo; 3) la cooperativa partecipante disciplinata da un sistema secondo cui i lavoratori ovvero i loro rappresentanti erano ammessi a partecipare alle assemblee generali o, se esistevano, alle assemblee separate o settoriali con diritto di voto ha la piu' alta quota di partecipazione presente nelle cooperative partecipanti interessate prima dell'iscrizione della SCE, ai sensi dell'articolo 2, lettera m).
Nota all'art. 9: - Per il regolamento (CE) 1435/2003 si vedano le note alle premesse.