Art. 9.

Partecipazione  alle  assemblee  generali o alle assemblee separate o
                             settoriali

  1. Fatti salvi i limiti previsti dall'articolo 59, paragrafo 4, del
regolamento, i lavoratori della SCE ovvero i loro rappresentanti sono
ammessi  a  partecipare  alle assemblee generali o, se esistono, alle
assemblee  separate  o  settoriali  con  diritto di voto nei seguenti
casi:
    a) quando  le  parti convengono in tale senso nell'accordo di cui
all'articolo 4 del presente decreto legislativo;
    b) quando  una cooperativa disciplinata da un sistema secondo cui
i lavoratori ovvero i loro rappresentanti erano ammessi a partecipare
alle  assemblee  generali o, se esistevano, alle assemblee separate o
settoriali con diritto di voto si trasforma in una SCE;
    c) quando,   nel   caso   di  una  SCE  non  costituita  mediante
trasformazione,  una  cooperativa partecipante era disciplinata da un
sistema  secondo  cui i lavoratori ovvero i loro rappresentanti erano
ammessi  a partecipare alle assemblee generali o, se esistevano, alle
assemblee separate o settoriali con diritto di voto:
      1)  le  parti  non  giungono  all'accordo di cui all'articolo 4
entro  i  termini  stabiliti  dal  successivo articolo 5 del presente
decreto legislativo;
      2)  si  applicano l'articolo 7, comma 1, lettera b), e la Parte
terza dell'allegato del presente decreto legislativo;
      3)  la  cooperativa  partecipante  disciplinata  da  un sistema
secondo cui i lavoratori ovvero i loro rappresentanti erano ammessi a
partecipare  alle assemblee generali o, se esistevano, alle assemblee
separate  o  settoriali  con diritto di voto ha la piu' alta quota di
partecipazione  presente  nelle  cooperative partecipanti interessate
prima   dell'iscrizione   della   SCE,   ai  sensi  dell'articolo  2,
lettera m).
 
          Nota all'art. 9:
              - Per  il  regolamento (CE) 1435/2003 si vedano le note
          alle premesse.