IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla
partecipazione  dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea
e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
  Vista  la  legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005) e,
in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;
  Vista la direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003,
recante  modifica  alla  direttiva  90/435/CEE  concernente il regime
fiscale  comune  applicabile  alle  societa'  madri e figlie di Stati
membri diversi;
  Visto   il  decreto  legislativo  6 marzo  1993,  n.  136,  recante
attuazione  della  direttiva n. 90/435/CEE relativa al regime fiscale
applicabile  alle  societa'  madri  e  figlie  di  Stati membri della
Comunita' economica europea;
  Visto  l'articolo  35 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 90/435/CEE;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, ed in particolare l'articolo 27-bis, recante disposizioni per
il  rimborso  della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non
residenti;
  Visto  l'articolo 37, comma 57, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n.
248;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 luglio 2006;
  Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 dicembre 2006;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro della giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Modifiche   all'articolo 27-bis  del  decreto  del  Presidente  della
                Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
  1.  All'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel comma 1:
      1)  nell'alinea le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «20 per cento»;
      2)  nella  lettera b)  dopo  le  parole:  «Unione europea» sono
aggiunte  le  seguenti:  «, senza essere considerate, ai sensi di una
Convenzione  in  materia  di  doppia  imposizione sui redditi con uno
Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea»;
      3)  nella  lettera c) le parole: «senza possibilita' di fruire»
sono  sostituite dalle seguenti «senza fruire» e le parole: «indicate
nell'allegato   della   predetta  direttiva»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «indicate nella predetta direttiva»;
    b) dopo   il   comma 1   e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  La
disposizione  del  comma 1 si applica altresi' alla remunerazione dei
finanziamenti  eccedenti di cui all'articolo 44, comma 1, lettera e),
del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli utili di
cui  all'articolo 44,  comma 1, lettera f), del predetto testo unico,
nonche' alle remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di
cui  all'articolo 44,  comma 2, lettera a), del medesimo testo unico,
sempreche'  la remunerazione e gli utili siano erogati a societa' con
i  requisiti  indicati  nel  comma 1 che detengono una partecipazione
diretta  non  inferiore  al  20 per cento del capitale della societa'
che, rispettivamente, la corrisponde o li distribuisce.»;
    c) il   comma 2   e'   sostituito   dal  seguente:  «2.  Ai  fini
dell'applicazione    del    comma 1,   deve   essere   prodotta   una
certificazione,  rilasciata  dalle competenti autorita' fiscali dello
Stato  estero,  che  attesti che la societa' non residente possieda i
requisiti  indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonche' una
dichiarazione della societa' che attesti la sussistenza del requisito
indicato alla lettera d) del medesimo comma 1.»;
    d) il secondo periodo del comma 3 e' sostituito dal seguente: «In
questo  caso,  la  documentazione  di  cui  al  comma 2  deve  essere
acquisita  entro  la  data  del  pagamento  degli utili e conservata,
unitamente  alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini
per  gli  accertamenti  relativi  al periodo di imposta in corso alla
data  di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano
stati definiti gli accertamenti stessi.»;
    e) il comma 4 e' abrogato;
    f) nel  comma 5,  primo  periodo,  le  parole:  «non  esser state
costituite»   sono   sostituite  dalle  seguenti:  «non  detenere  la
partecipazione».
 
          Avvertenza:
              - Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto
          ai  sensi  dell'art.  10, commi 2 e 3 del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato  al Governo se non con determinazione dei principi
          e  criteri  direttivi  e  soltanto per tempo limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  legge  4 febbraio  2005,  n.  11, recante: «Norme
          generali   sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo
          normativo   dell'Unione   europea   e  sulle  procedure  di
          esecuzione  degli obblighi comunitari», e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37.
              - Il  testo  dell'art.  1 e dell'Allegato B della legge
          25 gennaio   2006,   n.   29,  recante:  «Disposizioni  per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2005», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006,
          n. 32, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni.
              4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  della  direttiva  2003/123/CE,  della direttiva
          2004/9/CE,  della  direttiva  2004/36/CE,  della  direttiva
          2004/49/CE,  della  direttiva  2004/50/CE,  della direttiva
          2004/54/CE,  della  direttiva  2004/80/CE,  della direttiva
          2004/81/CE,  della  direttiva  2004/83/CE,  della direttiva
          2004/113/CE  della  direttiva  2005/14/CE,  della direttiva
          2005/19/CE,  della  direttiva  2005/28/CE,  della direttiva
          2005/36/CE  e  della  direttiva  2005/60/CE  sono corredati
          dalla  relazione  tecnica  di cui all'art. 11-ter, comma 2,
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni.  Su  di  essi  e'  richiesto anche il parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per i profili
          finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda conformarsi alle
          condizioni   formulate   con  riferimento  all'esigenza  di
          garantire  il  rispetto  dell'art.  81, quarto comma, della
          Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere i testi, corredati
          dei  necessari  elementi integrativi di informazione, per i
          pareri   definitivi  delle  Commissioni  competenti  per  i
          profili  finanziari, che devono essere espressi entro venti
          giorni.
              5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
              6.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore del
          decreto   legislativo   di  cui  al  comma 1  adottato  per
          l'attuazione    della   direttiva   2004/109/CE,   di   cui
          all'allegato  B,  il  Governo,  nel rispetto dei principi e
          criteri  direttivi  di  cui  all'art.  3 e con la procedura
          prevista  dal  presente articolo, puo' emanare disposizioni
          integrative  e  correttive  al  fine  di tenere conto delle
          eventuali   disposizioni   di   attuazione  adottate  dalla
          Commissione  europea  secondo  la procedura di cui all'art.
          27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
              7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione  e dall'art. 16, comma 3, della
          legge  4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
          2005.
              8.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
          in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
          ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
          previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
          alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
          relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
          giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
          comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
          dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome nelle materie di loro competenza.
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
          ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni  i testi alla Camera dei deputati e al Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  data di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere.».
                                                          «Allegato B
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)
              98/44/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del
          6 luglio  1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni
          biotecnologiche.
              2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro per l'azione
          comunitaria in materia di acque.
              2003/123/CE  del  Consiglio,  del 22 dicembre 2003, che
          modifica  la  direttiva  90/435/CEE  concernente  il regime
          fiscale  comune applicabile alle societa' madri e figlie di
          Stati membri diversi.
              2004/9/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 febbraio   2004,   concernente   l'ispezione  e  la
          verifica della buona pratica di laboratorio (BPL).
              2004/36/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          21 aprile  2004,  sulla sicurezza degli aeromobili di paesi
          terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
              2004/40/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
          salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (campi  elettromagnetici)
          (diciottesima  direttiva particolare ai sensi dell'art. 16,
          paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
              2004/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  relativa  alla  sicurezza  delle ferrovie
          comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del
          Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e
          della  direttiva  2001  /14/CE  relativa  alla ripartizione
          della     capacita'    di    infrastruttura    ferroviaria,
          all'imposizione      dei     diritti     per     l'utilizzo
          dell'infrastruttura  ferroviaria  e  alla certificazione di
          sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie).
              2004/50/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  che  modifica  la  direttiva 96/48/CE del
          Consiglio   relativa   all'interoperabilita'   del  sistema
          ferroviario  transeuropeo  ad alta velocita' e la direttiva
          2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
          all'interoperabilita'  del sistema ferroviario transeuropeo
          convenzionale.
              2004/51/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile   2004,  che  modifica  la  direttiva  91/440/CEE
          relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
              2004/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 aprile  2004,  relativa ai requisiti minimi di sicurezza
          per le gallerie della rete stradale transeuropea.
              2004/80/CE  del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
          all'indennizzo delle vittime di reato.
              2004/81/CE   del   Consiglio,   del   29 aprile   2004,
          riguardante   il  titolo  di  soggiorno  da  rilasciare  ai
          cittadini  di  paesi  terzi  vittime della tratta di esseri
          umani   o   coinvolti   in   un'azione  di  favoreggiamento
          dell'immigrazione  illegale  che cooperino con le autorita'
          competenti.
              2004/82/CE   del   Consiglio,   del   29 aprile   2004,
          concernente  l'obbligo  dei  vettori  di  comunicare i dati
          relativi alle persone trasportate.
              2004/83/CE  del  Consiglio, del 29 aprile 2004, recante
          norme  minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi
          o  apolidi,  della  qualifica  di  rifugiato  o  di persona
          altrimenti  bisognosa di protezione internazionale, nonche'
          norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
              2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 dicembre   2004,  concernente  il  ravvicinamento  delle
          legislazioni    degli    Stati    membri    relative   alla
          compatibilita'  elettromagnetica  e che abroga la direttiva
          89/336/CEE.
              2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          15 dicembre  2004,  sull'armonizzazione  degli  obblighi di
          trasparenza  riguardanti  le informazioni sugli emittenti i
          cui  valori  mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
          mercato   regolamentato   e   che   modifica  la  direttiva
          2001/34/CE.
              2004/113/CE  del  Consiglio,  del 13 dicembre 2004, che
          attua  il principio della parita' di trattamento tra uomini
          e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la
          loro fornitura.
              2005/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          del-l'11 maggio 2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE,
          la   direttiva  84/5/CEE,  la  direttiva  88/357/CEE  e  la
          direttiva  90/232/CEE  tutte  del  Consiglio e la direttiva
          2000/26/CE   del   Parlamento   europeo   e  del  Consiglio
          sull'assicurazione  della responsabilita' civile risultante
          dalla circolazione di autoveicoli.
              2005/19/CE  del  Consiglio,  del  17 febbraio 2005, che
          modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale
          comune  da  applicare  alle  fusioni,  alle  scissioni,  ai
          conferimenti  d'attivo  ed agli scambi d'azioni concernenti
          societa' di Stati membri diversi.
              2005/28/CE  della  Commissione, dell'8 aprile 2005, che
          stabilisce  i  principi e le linee guida dettagliate per la
          buona  pratica  clinica  relativa  ai medicinali in fase di
          sperimentazione   a  uso  umano  nonche'  i  requisiti  per
          l'autorizzazione  alla fabbricazione o importazione di tali
          medicinali.
              2005/36/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 settembre   2005,   relativa   al   riconoscimento  delle
          qualifiche professionali.
              2005/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 ottobre  2005,  relativa  alla  prevenzione dell'uso del
          sistema  finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
          attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo».
              - La direttiva 2003/123/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          del 13 gennaio 2004, n. L 7.
              -  La direttiva 90/435/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          20 agosto 1990, n. L 225.
              - Il decreto legislativo 6 marzo 1993, n. 136, recante:
          «Attuazione  della  direttiva  n.  90/435/CEE  relativa  al
          regime  fiscale applicabile alle societa' madri e figlie di
          Stati   membri   della  Comunita'  economica  europea»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1993, n. 107.
              -  Il  testo dell'art. 35 della legge 19 febbraio 1992,
          n.   142,   recante:  «Disposizioni  per  l'adempimento  di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita'  europee  (legge comunitaria per il 1991)», e' il
          seguente:
              «Art.  35  (Regime  fiscale  applicabile  alle societa'
          madri  e  figlie  di Stati membri: criteri di delega). - 1.
          L'attuazione   della  direttiva  del  Consiglio  90/435/CEE
          dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
                a) applicazione  delle  disposizioni  della direttiva
          alle  societa'  per  azioni,  societa'  in  accomandita per
          azioni,  societa'  a responsabilita' limitata, nonche' agli
          enti  pubblici e privati, che hanno per oggetto esclusivo o
          principale  l'esercizio  di attivita' commerciali, soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
                b) previsione  del  riconoscimento  della qualita' di
          societa'  madre alle societa' o enti residenti di uno Stato
          membro  della  Comunita'  che  abbiano  una  partecipazione
          diretta  nel capitale di una societa' residente in un altro
          Stato  membro non inferiore al 25 per cento e che detengano
          tale   partecipazione   per  un  periodo  ininterrotto  non
          inferiore ad un anno;
                c) coordinamento   delle  emanande  disposizioni  con
          quelle contenute nel testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre    1986,    n.   917,   adottando   l'esenzione
          dall'imposizione  ordinaria  degli utili distribuiti da una
          societa' figlia di uno Stato membro della CEE alla societa'
          madre     italiana,     fermo     restando     il    potere
          dell'Amministrazione finanziaria di disapplicare o revocare
          i  benefici  fiscali  in  caso  di frode o abuso, anche con
          riguardo al regime della ritenuta alla fonte previsto dalla
          lettera d).  Ai  fini  della  maggiorazione di conguaglio i
          predetti  utili  si  aggiungono  all'importo  distribuibile
          senza applicazione della maggiorazione stessa;
                d) modifiche   alla   disciplina   del  regime  della
          ritenuta   alla   fonte   per   adeguarla   al  trattamento
          esonerativo  previsto  dalla  direttiva tenendo conto delle
          condizioni ivi stabilite;
                e) disciplina  del  criterio  e  delle  condizioni di
          deducibilita'  degli  oneri  relativi alla partecipazione e
          delle  minusvalenze  risultanti  dalla  distribuzione degli
          utili della societa' figlia;
                f) emanazione     di     disposizioni,    comportanti
          disapplicazione  o  revoca  dei benefici fiscali, intese ad
          evitare frodi ed abusi.».
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  reca: «Approvazione del testo
          unico delle imposte sui redditi.».
              -  Si riporta il testo dell'art. 27-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi) come modificato dal presente decreto:
              «Art.  27-bis  (Rimborso  della  ritenuta sui dividendi
          distribuiti a soggetti non residenti). - 1. Le societa' che
          detengono  una  partecipazione  diretta non inferiore al 20
          per  cento del capitale della societa' che distribuisce gli
          utili,  hanno  diritto,  a  richiesta,  al  rimborso  della
          ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 27, se:
                a) rivestono  una  delle forme previste nell'allegato
          della   direttiva   435/90/CEE   del   23 luglio  1990  del
          Consiglio;
                b) risiedono,  ai  fini  fiscali, in uno Stato membro
          dell'Unione  europea, senza essere considerate, ai sensi di
          una  Convenzione  in  materia  di  doppia  imposizione  sui
          redditi   con  uno  Stato  terzo,  residenti  al  di  fuori
          dell'Unione europea;
                c) sono  soggette,  nello  Stato  di residenza, senza
          fruire  di  regimi  di  opzione  o di esonero che non siano
          territorialmente  o  temporalmente  limitati,  ad una delle
          imposte indicate nella predetta direttiva;
                d) la  partecipazione  sia detenuta ininterrottamente
          per almeno un anno.
              1-bis.  La disposizione del comma 1 si applica altresi'
          alla  remunerazione  dei  finanziamenti  eccedenti  di  cui
          all'art.  44,  comma 1,  lettera e),  del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  agli utili di cui
          all'art. 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico,
          nonche'  alle  remunerazioni  dei  titoli e degli strumenti
          finanziari  di  cui  all'art.  44, comma 2, lettera a), del
          medesimo  testo  unico,  sempreche'  la remunerazione e gli
          utili siano erogati a societa' con i requisiti indicati nel
          comma 1   che  detengono  una  partecipazione  diretta  non
          inferiore  al 20 per cento del capitale della societa' che,
          rispettivamente, la corrisponde o li distribuisce.
              2.  Ai  fini dell'applicazione del comma 1, deve essere
          prodotta  una  certificazione,  rilasciata dalle competenti
          autorita'  fiscali  dello  Stato estero, che attesti che la
          societa'  non  residente possieda i requisiti indicati alle
          lettere a), b)  e c) del comma 1, nonche' una dichiarazione
          della  societa'  che  attesti  la sussistenza del requisito
          indicato alla lettera d) del medesimo comma 1.
              3.  Ove  ricorrano  le  condizioni di cui al comma 1, a
          richiesta  della  societa'  beneficiaria  dei  dividendi, i
          soggetti  di  cui  all'art.  23  possono  non  applicare la
          ritenuta  di  cui  al  terzo  comma dell'art. 27. In questo
          caso,  la  documentazione  di  cui  al  comma 2 deve essere
          acquisita  entro  la  data  del  pagamento  degli  utili  e
          conservata,  unitamente  alla  richiesta, fino a quando non
          siano  decorsi  i  termini per gli accertamenti relativi al
          periodo  di  imposta  in  corso  alla data di pagamento dei
          dividendi  e,  comunque,  fino  a  quando  non  siano stati
          definiti gli accertamenti stessi.
              4. (Abrogato).
              5.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si
          applicano  alle  societa'  di  cui al comma 1 che risultano
          controllate  direttamente  o  indirettamente  da uno o piu'
          soggetti  non  residenti in Stati della Comunita' europea a
          condizione che dimostrino di non detenere la partecipazione
          allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime
          in  esame.  A  tal  fine  per  l'assunzione  delle prove si
          applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11
          della legge 30 dicembre 1991, n. 413.».
              -  Il  testo  dell'art. 37, comma 57, del decreto-legge
          4 luglio  2006,  n. 223, convertito con modificazioni dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, recante: «Disposizioni urgenti
          per  il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
          la   razionalizzazione   della   spesa   pubblica,  nonche'
          interventi   in   materia   di   entrate   e  di  contrasto
          all'evasione fiscale.», e' il seguente:
              «Art.  57.  -  Per  la  copertura  delle minori entrate
          derivanti   dall'emanazione   dei  decreti  legislativi  di
          recepimento  della  direttiva 2003/123/CE del Consiglio del
          22 dicembre   2003,   recante   modifica   alla   direttiva
          90/435/CEE,    concernente   il   regime   fiscale   comune
          applicabile  alle  societa'  madri e figlie di Stati membri
          diversi,  pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2006  e 2007, a 13 milioni di euro per l'anno 2008, ed a 23
          milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2009, si provvede,
          per  l'anno  2006, mediante utilizzo delle risorse relative
          all'autorizzazione  di  spesa  di  cui alla legge 16 aprile
          1987,  n.  183,  che,  a  tal  fine, sono versate nell'anno
          stesso  all'entrata  del bilancio dello Stato, per gli anni
          2007   e  2008,  mediante  corrispondente  riduzione  della
          predetta   autorizzazione   di  spesa  di  cui  alla  legge
          16 aprile  1987, n. 183, e per gli anni successivi mediante
          utilizzo   di  parte  delle  maggiori  entrate  recate  dal
          presente decreto.».
          Nota all'art. 1:
              -  Per  l'art.  27-bis  del  decreto n. 600 del 1973 si
          vedano le note alle premesse.