Art. 2.
                              Efficacia
  1.  Le  disposizioni  contenute  nell'articolo 1  si applicano agli
utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2005.
  2. La percentuale indicata nei commi 1 e 1-bis dell'articolo 27-bis
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e' ridotta al 15 per cento per gli utili distribuiti a decorrere
dal  1° gennaio  2007  e  al  10  per  cento per quelli distribuiti a
decorrere dal 1° gennaio 2009.
 
          Nota all'art. 2:
              -  Per  l'art.  27-bis  del  decreto n. 600 del 1973 si
          vedano le note alle premesse.