Art. 2. Efficacia 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 si applicano agli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2005. 2. La percentuale indicata nei commi 1 e 1-bis dell'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' ridotta al 15 per cento per gli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2007 e al 10 per cento per quelli distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Nota all'art. 2: - Per l'art. 27-bis del decreto n. 600 del 1973 si vedano le note alle premesse.