IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 1  della  legge  25 gennaio  2006, n. 29, recante
delega  al  Governo  per  l'attuazione  delle  direttive  2004/9/CE e
2004/10/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio
2004,  in  materia  di  ispezione  e  verifica della buona pratica di
laboratorio;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n. 120, recante
attuazione  delle  direttive  88/320/CEE  e  90/18/CE  in  materia di
ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio;
  Vista   la   direttiva  2004/9/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   dell'11 febbraio  2004,  concernente  l'ispezione  e  la
verifica   della   buona   pratica  di  laboratorio  (BPL)  (versione
codificata);
  Vista   la  direttiva  2004/10/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni  legislative,  regolamentari  ed amministrative relative
all'applicazione  dei  principi  di buona pratica di laboratorio e al
controllo  della  loro  applicazione  per  le  prove  sulle  sostanze
chimiche (versione codificata);
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti   i   pareri   espressi   dalle   competenti  Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 febbraio 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il
Ministro  della  giustizia,  con  il  Ministro  dell'economia e delle
finanze,  con  il  Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie locali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Il  presente decreto disciplina l'adozione e l'applicazione dei
principi  di  buona  pratica  di  laboratorio  di seguito denominata:
«B.P.L.»,   nonche'   l'ispezione   e  la  verifica  delle  procedure
organizzative e delle condizioni alle quali sono programmate, svolte,
registrate  e comunicate le ricerche di laboratorio, anche denominate
studi  per  le  prove  non cliniche effettuate ai fini previsti dalla
regolamentazione in materia e volte a valutare gli effetti sull'uomo,
sugli  animali  e  sull'ambiente di tutti i prodotti chimici, tra cui
vanno   annoverati   anche   i  cosmetici,  i  prodotti  chimici  per
l'industria,  i  prodotti  medicinali,  i  detergenti,  gli  additivi
alimentari   ed  i  coadiuvanti  tecnologici,  gli  additivi  per  la
mangimistica,  gli  antiparassitari,  i  solventi e gli aromatizzanti
usati  nell'industria alimentare e i costituenti chimici di materiali
e di oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.
  2.  I  centri  di  saggio  che  effettuano le ricerche indicate nel
comma 1  devono  conformarsi alla enunciazione dei principi di B.P.L.
contenuti  nell'allegato  I. Le procedure di controllo di conformita'
alla  B.P.L.  e gli orientamenti sullo svolgimento delle ispezioni ai
centri  di  saggio  e  sulle  revisioni di studi devono conformarsi a
quanto previsto nell'allegato II.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  sulla
          promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato  al Governo se non con determinazione dei principi
          e  criteri  direttivi  e  soltanto per tempo limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Il  testo dell'art. 1 della legge 25 gennaio 2006, n.
          29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n.
          32, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni.
              4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  della  direttiva  2003/123/CE,  della direttiva
          2004/9/CE,  della  direttiva  2004/36/CE,  della  direttiva
          2004/49/CE,  della  direttiva  2004/50/CE,  della direttiva
          2004/54/CE,  della  direttiva  2004/80/CE,  della direttiva
          2004/81/CE,  della  direttiva  2004/83/CE,  della direttiva
          2004/113/CE,  della  direttiva  2005/14/CE, della direttiva
          2005/19/CE,  della  direttiva  2005/28/CE,  della direttiva
          2005/36/CE  e  della  direttiva  2005/60/CE, sono corredati
          dalla  relazione  tecnica  di cui all'art. 11-ter, comma 2,
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni.  Su  di  essi  e'  richiesto anche il parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per i profili
          finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda conformarsi alle
          condizioni   formulate   con  riferimento  all'esigenza  di
          garantire  il  rispetto  dell'art.  81, quarto comma, della
          Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere i testi, corredati
          dei  necessari  elementi integrativi di informazione, per i
          pareri   definitivi  delle  Commissioni  competenti  per  i
          profili  finanziari, che devono essere espressi entro venti
          giorni.
              5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
              6.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore del
          decreto   legislativo   di  cui  al  comma 1  adottato  per
          l'attuazione    della   direttiva   2004/109/CE,   di   cui
          all'allegato  B,  il  Governo,  nel rispetto dei principi e
          criteri  direttivi  di  cui  all'art.  3 e con la procedura
          prevista  dal  presente articolo, puo' emanare disposizioni
          integrative  e  correttive  al  fine  di tenere conto delle
          eventuali   disposizioni   di   attuazione  adottate  dalla
          Commissione  europea  secondo  la procedura di cui all'art.
          27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
              7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione  e dall'art. 16, comma 3, della
          legge  4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
          di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
          2005.
              8.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
          in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
          ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
          previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
          alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
          relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
          giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
          comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
          dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome nelle materie di loro competenza.
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
          ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni  i testi alla Camera dei deputati e al Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  data di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere.».
              - Il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  120,
          abrogato  dal  presente  decreto, recava: «Attuazione delle
          direttive  n.  88/320/CEE  e  n.  90/18/CEE  in  materia di
          ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio».
              - La   direttiva   n.   88/320/CEE   del  Consiglio  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 11 giugno 1988, n. L 145. La data
          della  direttiva  e'  stata  rettificata  con pubblicazione
          nella  G.U.C.E. 6 luglio 1988, n. 174, entrata in vigore il
          14 giugno  1988  ed  e'  stata  abrogata  dall'art. 9 della
          direttiva 2004/9/CE.
              - La  direttiva  90/18/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          13 gennaio 1990, n. L 11.
              - La  direttiva  2004/9/CE del Parlamento Europeo e del
          Consiglio   dell'11 febbraio   2004   e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 20 febbraio 2004, n. L 50.
              - La  direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio e' pubblicata nella G.U.C.E. 20 febbraio 2004, n.
          L 50.