Art. 10.
Spese relative ai sopralluoghi e alle verifiche dei centri di saggio
  1.  Le  spese relative alle prestazioni fornite dal Ministero della
salute  per le verifiche e le certificazioni di cui agli articoli 3 e
4  sono  a carico dei centri di saggio secondo tariffe e modalita' di
versamento,  da  stabilirsi,  entro  centoventi  giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto, con decreto del Ministro
della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze,  sulla  base  del  costo  effettivo  delle  prestazioni.  Le
predette tariffe sono aggiornate ogni due anni.