Art. 12. Norma finale 1. I centri di saggio che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, sono considerati centri di saggio certificati ai sensi dell'articolo 4.
Nota all'art. 12: - L'art. 4 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, abrogato dal presente decreto, recava: «Art. 4 (Verifica dell'applicazione dei principi di buone pratiche di laboratorio).».