Art. 12.
                            Norma finale
  1.  I  centri  di  saggio  che  alla  data di entrata in vigore del
presente  decreto  risultano autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del
decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, sono considerati centri
di saggio certificati ai sensi dell'articolo 4.
 
          Nota all'art. 12:
            - L'art.  4  del  citato  decreto  legislativo 27 gennaio
          1992, n. 120, abrogato dal presente decreto, recava:
                «Art.  4  (Verifica dell'applicazione dei principi di
          buone pratiche di laboratorio).».