Art. 13.
                       Clausola di cedevolezza
  1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materia
di  competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, si applicano sino alla data di entrata in vigore
della  normativa  di  attuazione  adottata,  da  ciascuna  regione  e
provincia    autonoma,    nel    rispetto   dei   vincoli   derivanti
dall'ordinamento  comunitario  e dei principi fondamentali desumibili
dal presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 2 marzo 2007
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Turco, Ministro della salute
                              D'Alema, Ministro degli affari esteri
                              Mastella, Ministro della giustizia
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                              Bersani,    Ministro   dello   sviluppo
                              economico
                              De  Castro,  Ministro  delle  politiche
                              agricole alimentari e forestali
                              Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
                              regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
          Nota all'art. 13:
              - Il   testo   dell'art.   117,   quinto  comma,  della
          Costituzione, e' il seguente:
              «Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».