Art. 2. Adempimenti dei centri di saggio 1. I centri di saggio che operano secondo i principi di B.P.L. danno comunicazione al Ministero della salute delle attivita' di ricerca gia' svolte ovvero di quelle in corso, indicando il tipo di prove e le categorie di prodotti chimici oggetto delle stesse. 2. La comunicazione di cui al comma 1 va corredata di documentazione atta a stabilire l'idoneita' del centro di saggio stesso ad eseguire le ricerche secondo i principi di B.P.L. nel settore per il quale, utilizzando la modulistica che e' pubblicata nel sito del Ministero della salute, si richiede la certificazione di conformita'. 3. I centri di saggio informano tempestivamente il Ministero della salute delle variazioni significative relative ai dati forniti nella comunicazione di cui al comma 1. 4. Il Ministero della salute trasmette alla Commissione europea, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), relativa all'applicazione della B.P.L. in Italia. Tale relazione contiene l'elenco dei centri di saggio ispezionati nell'anno precedente, la data dell'ispezione e le conclusioni della stessa.