Art. 2.
                  Adempimenti dei centri di saggio
  1.  I  centri  di  saggio  che operano secondo i principi di B.P.L.
danno  comunicazione  al  Ministero  della  salute delle attivita' di
ricerca  gia'  svolte ovvero di quelle in corso, indicando il tipo di
prove e le categorie di prodotti chimici oggetto delle stesse.
  2.   La   comunicazione   di   cui   al  comma 1  va  corredata  di
documentazione  atta  a  stabilire  l'idoneita'  del centro di saggio
stesso  ad  eseguire  le  ricerche  secondo  i principi di B.P.L. nel
settore  per  il  quale, utilizzando la modulistica che e' pubblicata
nel sito del Ministero della salute, si richiede la certificazione di
conformita'.
  3.  I centri di saggio informano tempestivamente il Ministero della
salute  delle variazioni significative relative ai dati forniti nella
comunicazione di cui al comma 1.
  4.  Il  Ministero  della salute trasmette alla Commissione europea,
entro  il  31 marzo di ogni anno, la relazione di cui all'articolo 7,
comma 1,   lettera e),  relativa  all'applicazione  della  B.P.L.  in
Italia.  Tale  relazione  contiene  l'elenco  dei  centri  di  saggio
ispezionati   nell'anno  precedente,  la  data  dell'ispezione  e  le
conclusioni della stessa.