Art. 4.
                    Certificazione di conformita'
  1.  Qualora  gli  accertamenti  effettuati diano esito positivo, il
Ministero della salute provvede a certificare che il centro di saggio
opera  conformemente  ai  principi  di  B.P.L. relativamente a quanto
comunicato dallo stesso ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo la
formula:   «certificazione  di  conformita'  alla  buona  pratica  di
laboratorio      ai      sensi      della     direttiva     2004/9/CE
il ....................».
  2.  Qualora  dagli accertamenti effettuati risulti che il centro di
saggio  non  opera  nel rispetto dei principi di B.P.L., il Ministero
della  salute  da'  comunicazione al centro interessato delle carenze
riscontrate  affinche'  le  stesse  siano  eliminate. Qualora anche a
seguito di successivi accertamenti permangano le carenze riscontrate,
il   centro   non  viene  iscritto  o  viene  cancellato  dall'elenco
nazionale.
 
          Nota all'art. 4:
              - Per  la  direttiva  2004/9/CE  si vedano le note alle
          premesse.