Art. 5.
                Informazioni alla Commissione europea
  1.  Il  Ministero  della  salute,  qualora ritenga che un centro di
saggio,  incluso  nell'elenco  di cui all'articolo 2, non rispetti la
B.P.L.  in  modo  tale da compromettere l'integrita' o l'autenticita'
delle  ricerche da esso svolte, informa immediatamente la Commissione
europea.
  2.  Il  Ministero della salute, qualora abbia motivo sufficiente di
ritenere che un centro di saggio, sito in un altro Stato membro e che
asserisca  di  eseguire  la B.P.L., non abbia invece svolto una prova
conformemente   a   detta  buona  pratica  di  laboratorio,  richiede
ulteriori  informazioni  a  tale  Stato membro ed in particolare, che
venga eseguita una verifica della ricerca, eventualmente associata ad
una nuova ispezione.
  3.  Nel caso in cui gli Stati membri interessati non raggiungano un
accordo,  essi  ne  informano gli altri Stati membri e la Commissione
europea fornendo i motivi della loro decisione.