Art. 6. Riservatezza 1. Le informazioni riservate sotto il profilo commerciale, nonche' le altre informazioni riservate alle quali si ha accesso nell'attivita' di ispezione possono essere comunicate, ove necessario, alla Commissione europea, alle autorita' regolatorie nazionali e degli altri Stati membri ed alle autorita' specificamente designate responsabili della attivita' di B.P.L., nonche' all'organismo che finanzia un centro di saggio o una ricerca, direttamente interessato a una data ispezione o verifica. 2. Non sono considerati riservati i nomi dei laboratori sottoposti ad ispezione, la loro conformita' alla B.P.L. e le date nelle quali le ispezioni di laboratorio o le verifiche degli studi hanno avuto luogo. 3. E' fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto compatibili.
Nota all'art. 6: - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.