Art. 6.
                            Riservatezza
  1.  Le informazioni riservate sotto il profilo commerciale, nonche'
le   altre   informazioni   riservate   alle   quali  si  ha  accesso
nell'attivita'   di   ispezione   possono   essere   comunicate,  ove
necessario,  alla  Commissione  europea,  alle  autorita' regolatorie
nazionali e degli altri Stati membri ed alle autorita' specificamente
designate   responsabili   della   attivita'   di   B.P.L.,   nonche'
all'organismo  che  finanzia  un  centro  di  saggio  o  una ricerca,
direttamente interessato a una data ispezione o verifica.
  2.  Non sono considerati riservati i nomi dei laboratori sottoposti
ad  ispezione,  la loro conformita' alla B.P.L. e le date nelle quali
le  ispezioni  di  laboratorio o le verifiche degli studi hanno avuto
luogo.
  3.  E'  fatta  comunque salva l'applicazione delle disposizioni del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto compatibili.
 
          Nota all'art. 6:
              - Il   decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196,
          recante:   «Codice   in  materia  di  protezione  dei  dati
          personali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
          2003, n. 174, supplemento ordinario.