Art. 7. Coordinamento delle attivita' di B.P.L. 1. Il Ministero della salute, attraverso l'attivita' coordinata dei propri uffici, relativa alla B.P.L. provvede a: a) formare e tenere aggiornato l'elenco generale dei centri di saggio di cui all'articolo 2; b) formare, tenere aggiornato e pubblicare l'elenco dei centri che operano secondo i principi di B.P.L.; c) curare l'elaborazione e l'attuazione del Programma nazionale di conformita' alla B.P.L., come definito nell'allegato II, parte A; d) curare la predisposizione della lista nazionale degli ispettori di B.P.L. di cui all'articolo 3, comma 2; e) predisporre la relazione annuale di cui all'articolo 2.