Art. 7.
               Coordinamento delle attivita' di B.P.L.
  1. Il Ministero della salute, attraverso l'attivita' coordinata dei
propri uffici, relativa alla B.P.L. provvede a:
    a) formare  e  tenere  aggiornato l'elenco generale dei centri di
saggio di cui all'articolo 2;
    b) formare,  tenere  aggiornato  e pubblicare l'elenco dei centri
che operano secondo i principi di B.P.L.;
    c) curare  l'elaborazione  e l'attuazione del Programma nazionale
di conformita' alla B.P.L., come definito nell'allegato II, parte A;
    d) curare   la   predisposizione   della  lista  nazionale  degli
ispettori di B.P.L. di cui all'articolo 3, comma 2;
    e) predisporre la relazione annuale di cui all'articolo 2.