Art. 8. Programma nazionale di conformita' alla B.P.L. 1. Il Programma nazionale di conformita' alla BPL, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), deve prevedere in ogni caso: a) il controllo, almeno ogni due anni, dei centri di saggio inseriti nell'elenco nazionale; tale controllo comprende un'ispezione generale, nonche' una revisione di studio terminato o in corso; b) speciali ispezioni o revisioni di studi anche su richiesta delle autorita' competenti di altri Stati e della Commissione europea.