Art. 8.
           Programma nazionale di conformita' alla B.P.L.
  1.   Il  Programma  nazionale  di  conformita'  alla  BPL,  di  cui
all'articolo 7, comma 1, lettera c), deve prevedere in ogni caso:
    a) il  controllo,  almeno  ogni  due  anni,  dei centri di saggio
inseriti nell'elenco nazionale; tale controllo comprende un'ispezione
generale, nonche' una revisione di studio terminato o in corso;
    b) speciali  ispezioni  o  revisioni  di studi anche su richiesta
delle  autorita'  competenti  di  altri  Stati  e  della  Commissione
europea.