Art. 9.
                    Aggiornamento degli allegati
  1.  Il Ministero della salute, previo parere della Conferenza per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di   Bolzano,   con  proprio  decreto,  in  attuazione  di  direttive
comunitarie,  provvede  alla  modifica  degli  allegati  al  presente
decreto.