IL MINISTRO DEI TRASPORTI

  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice  della  strada»,  e  successive  modificazioni,  d'ora  in poi
indicato  come Codice della strada ed in particolare gli articoli 47,
comma 1, lettera n), 59, 75, commi 2 e 3, 93, 100 e 116;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n.  495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada», e successive modificazioni;
  Vista la legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  27 giugno  2003,  n. 151, recante
modifiche ed integrazioni al codice della strada;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
2 maggio  2001,  n.  277,  con  cui  e' stato adottato il regolamento
recante  «Disposizioni  concernenti  le procedure di omologazione dei
veicoli  a  motore,  dei  rimorchi,  delle  macchine  agricole, delle
macchine  operatrici  e  dei  loro  sistemi,  componenti  ed  entita'
tecniche», e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 giugno  2002,  di  recepimento  della  direttiva 2001/116/CE della
Commissione  del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la
direttiva 70/156/CEE;
  Considerata  la  necessita'  di  definire per i trenini turistici i
requisiti  necessari  ai fini del riconoscimento della loro idoneita'
alla circolazione e per la loro conduzione;
  Viste le conclusioni raggiunte dall'apposita commissione, istituita
con decreto dirigenziale del 27 aprile 2004;
  Acquisiti    i   pareri   dei   Ministri   interessati   ai   sensi
dell'articolo 59, comma 2 del Codice della strada.
  Espletata  la  procedura  d'informazione  in  materia  di  norme  e
regolamentazioni  tecniche  prevista  dalla  legge 21 giugno 1986, n.
317,  modificata  ed  integrata  dal  decreto legislativo 23 novembre
2000, n. 427;
  Visto  l'articolo 17,  commi  3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere n. 18/2006 del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione   consultiva   per   gli  atti  normativi  nell'adunanza  del
22 gennaio 2007;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizione

  1.   Si  definiscono  trenini  turistici  i  complessi  di  veicoli
finalizzati  esclusivamente  al  trasporto  su  strada di persone per
interessi  turistico-ricreativi  e  attrezzati  in  modo  da renderli
idonei a tale utilizzazione.
  2.  I trenini turistici sono complessi di veicoli atipici, ai sensi
dell'articolo 59  del  Codice  della strada; essi sono composti da un
autoveicolo  idoneo  al  traino e fino a tre rimorchi, ai sensi della
legge 1° agosto 2003, n. 214.
  3.  La  composizione  minima  in  esercizio di un trenino turistico
comprende l'autoveicolo ed almeno un rimorchio.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:

              - Il  testo degli articoli 47, comma 1, lettera n), 59,
          75,  commi 2  e  3,  93,  100 e 116 del decreto legislativo
          30 aprile   1992,   n.  285  (Nuovo  codice  della  strada)
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, e' il seguente:
              «Art.  47 (Classificazione dei veicoli). - 1. I veicoli
          si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
                a) - m) (omissis);
                n) veicoli con caratteristiche atipiche.».
              «Art.  59  (Veicoli con caratteristiche atipiche). - 1.
          Sono  considerati  atipici  i  veicoli elettrici leggeri da
          citta',  i  veicoli  ibridi  o multimodali e i microveicoli
          elettrici  o elettroveicoli ultraleggeri, nonche' gli altri
          veicoli  che  per  le  loro  specifiche caratteristiche non
          rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58.
              2.  Il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti,
          sentiti  i  Ministri  interessati,  stabilisce, con proprio
          decreto:
                a) la  categoria, fra quelle individuate nei suddetti
          articoli,  alla  quale  i  veicoli  atipici  devono  essere
          assimilati ai fini della circolazione e della guida;
                b) i requisiti tecnici di idoneita' alla circolazione
          dei   medesimi   veicoli  individuandoli,  con  criteri  di
          equivalenza,  fra  quelli  previsti  per  una  o piu' delle
          categorie succitate.».
              «Art.  75 (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla
          circolazione e omologazione). - 1. (Omissis).
              2.  L'accertamento  di cui al comma 1 ha luogo mediante
          visita   e   prova  da  parte  dei  competenti  uffici  del
          Dipartimento   per  i  trasporti  terrestri  con  modalita'
          stabilite  con  decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti.  Con  lo  stesso  decreto  e'  indicata  la
          documentazione  che  l'interessato  deve  esibire a corredo
          della domanda di accertamento.
              3.  I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o
          entita'   tecniche,   prodotti   in  serie,  sono  soggetti
          all'omologazione  del  tipo;  questa  ha  luogo  a  seguito
          dell'accertamento  di  cui ai commi 1 e 2, effettuata su un
          prototipo,  secondo  le modalita' stabilite con decreto del
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Con lo
          stesso   decreto   e'   indicata   la   documentazione  che
          l'interessato  deve  esibire  a  corredo  della  domanda di
          omologazione.».
              «Art.  93  (Formalita'  necessarie  per la circolazione
          degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi).  -  1.  Gli
          autoveicoli,  i  motoveicoli  e  i  rimorchi  per circolare
          devono  essere  muniti  di  una  carta  di  circolazione  e
          immatricolati   presso  il  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri.
              2.   L'ufficio   competente   del  Dipartimento  per  i
          trasporti   terrestri   provvede   all'immatricolazione   e
          rilascia  la  carta  di  circolazione intestandola a chi si
          dichiara   proprietario   del   veicolo,   indicando,   ove
          ricorrano,  anche  le  generalita' dell'usufruttuario o del
          locatario  con  facolta'  di  acquisto  o del venditore con
          patto  di  riservato  dominio, con le specificazioni di cui
          all'art. 91.
              3.  La carta di circolazione non puo' essere rilasciata
          se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o
          il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
              4.  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
          con   propri   decreti,   stabilisce   le  procedure  e  la
          documentazione   occorrente   per   l'immatricolazione,  il
          contenuto  della  carta  di  circolazione,  prevedendo,  in
          particolare  per  i  rimorchi, le annotazioni eventualmente
          necessarie  per consentirne il traino. L'ufficio competente
          del  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri, per i casi
          previsti  dal  comma 5,  da'  immediata comunicazione delle
          nuove immatricolazioni al Pubblico registro automobilistico
          gestito  dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n.
          187.
              5.  Per  i  veicoli  soggetti ad iscrizione nel P.R.A.,
          oltre  la carta di circolazione, e' previsto il certificato
          di  proprieta',  rilasciato  dallo  stesso ufficio ai sensi
          dell'art.  7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a
          seguito  di  istanza  da presentare a cura dell'interessato
          entro  sessanta  giorni  dalla  data  di effettivo rilascio
          della   carta  di  circolazione.  Della  consegna  e'  data
          comunicazione   dal   P.R.A.  agli  uffici  competenti  del
          Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  i  tempi  e  le
          modalita'   di   tale   comunicazione   sono  definiti  nel
          regolamento.  Dell'avvenuta  presentazione della istanza il
          P.R.A. rilascia ricevuta.
              6.  Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art.
          10,   comma 1,   e'   rilasciata   una  speciale  carta  di
          circolazione,      che     deve     essere     accompagnata
          dall'autorizzazione,  quando prevista dall'articolo stesso.
          Analogo  speciale  documento  e'  rilasciato  alle macchine
          agricole  quando  per  le stesse ricorrono le condizioni di
          cui all'art. 104, comma 8.
              7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia
          stata  rilasciata la carta di circolazione e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          357  a  euro  1.433.  Alla  medesima sanzione e' sottoposto
          separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario
          o  il locatario con facolta' di acquisto o l'acquirente con
          patto  di  riservato  dominio. Dalla violazione consegue la
          sanzione   amministrativa  accessoria  della  confisca  del
          veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
          titolo VI.
              8.  Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una
          motrice  le  cui  caratteristiche  non  siano indicate, ove
          prescritto,  nella  carta  di circolazione e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          71 a euro 286.
              9.  Chiunque  non  provveda  a  richiedere, nei termini
          stabiliti,  il  rilascio  del  certificato di proprieta' e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma  da  euro 143 a euro 573. La carta di circolazione e'
          ritirata   da   chi   accerta  la  violazione;  e'  inviata
          all'ufficio  del P.R.A. ed e' restituita dopo l'adempimento
          delle prescrizioni omesse.
              10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle
          Forze  armate  di  cui  all'art.  138, comma 1, ed a quelli
          degli  enti  e  corpi  equiparati  ai  sensi dell'art. 138,
          comma 11;  a  tali  veicoli  si  applicano  le disposizioni
          dell'art. 138.
              11.  I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei
          servizi  di  polizia  stradale  indicati nell'art. 11 vanno
          immatricolati  dall'ufficio competente del Dipartimento per
          i  trasporti  terrestri,  su richiesta del corpo, ufficio o
          comando  che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia
          stradale.   A  siffatto  corpo,  ufficio  o  comando  viene
          rilasciata,  dall'ufficio competente del Dipartimento per i
          trasporti  terrestri  che  ha  immatricolato il veicolo, la
          carta  di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati
          di   cui  al  comma 4,  l'indicazione  che  il  veicolo  e'
          destinato  esclusivamente  a  servizio di polizia stradale.
          Nel  regolamento  sono stabilite le caratteristiche di tali
          veicoli.
              12.  Al  fine  di realizzare la massima semplificazione
          procedurale  e  di assicurare soddisfacenti rapporti con il
          cittadino,  in  aderenza  agli  obiettivi di cui alla legge
          7 agosto  1990,  n.  241,  gli  adempimenti  amministrativi
          previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere
          gestiti  dagli  uffici  competenti  del  Dipartimento per i
          trasporti terrestri e del Pubblico registro automobilistico
          gestito   dall'A.C.I.   a   mezzo  di  sistemi  informatici
          compatibili.   La   determinazione   delle   modalita'   di
          interscambio  dei  dati,  riguardanti  il veicolo e ad esso
          connessi,  tra  gli  uffici  suindicati  e  tra  essi  e il
          cittadino e' disciplinata dal regolamento.».
              «Art.    100    (Targhe   di   immatricolazione   degli
          autoveicoli,  dei  motoveicoli  e  dei  rimorchi). - 1. Gli
          autoveicoli   devono   essere   muniti,   anteriormente   e
          posteriormente,   di   una   targa  contenente  i  dati  di
          immatricolazione.
              2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di
          una targa contenente i dati di immatricolazione.
              3.  I  rimorchi  devono  essere  muniti  di  una  targa
          posteriore contenente i dati di immatricolazione.
              4.  I  rimorchi  e  i  carrelli  appendice, quando sono
          agganciati   ad   una   motrice,   devono   essere   muniti
          posteriormente   di  una  targa  ripetitrice  dei  dati  di
          immatricolazione della motrice stessa.
              5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere
          caratteristiche rifrangenti.
              6. (Abrogato).
              7.   Nel   regolamento  sono  stabiliti  i  criteri  di
          definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e
          di riconoscimento.
              8.  Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal
          regolamento,  l'intestatario  della  carta  di circolazione
          puo'  chiedere,  per  le  targhe  di cui ai commi 1 e 2, ai
          costi  fissati con il decreto di cui all'art. 101, comma 1,
          e  con  le  modalita'  stabilite  dal  Dipartimento  per  i
          trasporti    terrestri,    una    specifica    combinazione
          alfanumerica.  Il competente ufficio del Dipartimento per i
          trasporti   terrestri,   dopo   avere   verificato  che  la
          combinazione  richiesta  non  sia  stata  gia'  utilizzata,
          immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione.
          Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto
          Poligrafico  dello  Stato  nel termine di trenta giorni dal
          rilascio  della carta di circolazione. Durante tale periodo
          e'  consentita  la  circolazione  ai  sensi  dell'art. 102,
          comma 3.
              9.  Il  regolamento  stabilisce per le targhe di cui al
          presente articolo:
                a) i   criteri   per   la   formazione  dei  dati  di
          immatricolazione;
                b) la collocazione e le modalita' di installazione;
                c) le   caratteristiche   costruttive,  dimensionali,
          fotometriche,  cromatiche  e  di  leggibilita',  nonche'  i
          requisiti di idoneita' per l'accettazione.
              10.   Sugli  autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi  e'
          vietato  apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano
          creare equivoco nella identificazione del veicolo.
              11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4
          e  9,  lettera b)  e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.
              12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non
          propria   o   contraffatta   e'   punito  con  la  sanzione
          amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 1.693 a
          euro 6.774.
              13.  Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma da euro 21 a euro 85.
              14.  Chiunque  falsifica,  manomette  o  altera  targhe
          automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o
          alterate e' punito ai sensi del codice penale.
              15.  Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva
          la  sanzione  amministrativa  accessoria  del  ritiro della
          targa   non   rispondente   ai   requisiti  indicati.  Alle
          violazioni   di   cui  al  comma 12  consegue  la  sanzione
          accessoria  del fermo amministrativo del veicolo o, in caso
          di  reiterazione  delle  violazioni, la sanzione accessoria
          della  confisca  amministrativa  del veicolo. La durata del
          fermo  amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui
          tale  sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro
          della  targa.  Si  osservano  le  norme  di  cui al capo I,
          sezione II, del titolo VI.».
              «Art.   116   (Patente,   certificato  di  abilitazione
          professionale  per  la guida di motoveicoli e autoveicoli e
          certificato  di  idoneita' alla guida di ciclomotori). - 1.
          Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver
          conseguito  la  patente  di guida rilasciata dal competente
          ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
              1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di eta' che
          abbia  compiuto  14  anni deve conseguire il certificato di
          idoneita' alla guida, rilasciato dal competente ufficio del
          Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri,  a  seguito  di
          specifico  corso  con  prova finale, organizzato secondo le
          modalita' di cui al comma 11-bis.
              1-ter.  A  decorrere  dal  1° ottobre 2005 l'obbligo di
          conseguire  il  certificato  di  idoneita'  alla  guida  di
          ciclomotori  e'  esteso  a  coloro che compiano la maggiore
          eta' a partire dalla medesima data e che non siano titolari
          di  patente  di  guida;  coloro che, titolari di patente di
          guida,  hanno  avuto la patente sospesa per l'infrazione di
          cui all'art. 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida
          del  ciclomotore;  coloro  che al 30 settembre 2005 abbiano
          compiuto  la  maggiore  eta'  conseguono  il certificato di
          idoneita'  alla  guida di ciclomotori, previa presentazione
          di  domanda  al  competente  ufficio del Dipartimento per i
          trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che
          attesti  il  possesso  dei  requisiti  fisici  e psichici e
          dall'attestazione  di  frequenza  ad un corso di formazione
          presso  un'autoscuola,  tenuto  secondo le disposizioni del
          decreto di cui all'ultimo periodo del comma 11-bis.
              1-quater.  I  requisiti fisici e psichici richiesti per
          la  guida  dei  ciclomotori  sono  quelli prescritti per la
          patente  di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino
          alla  data  del  1° gennaio  2008  la certificazione potra'
          essere  limitata  all'esistenza di condizioni psico-fisiche
          di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita
          dal medico di medicina generale.
              1-quinquies.  Non  possono conseguire il certificato di
          idoneita'  alla  guida  di  ciclomotori  i  conducenti gia'
          muniti  di  patente  di guida; i titolari di certificato di
          idoneita'   alla   guida   di  ciclomotori  sono  tenuti  a
          restituirlo  ad  uno dei competenti uffici del Dipartimento
          per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una
          patente.
              2.  Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente
          di  guida occorre presentare apposita domanda al competente
          ufficio  del  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri ed
          essere   in   possesso  dei  requisiti  fisici  e  psichici
          prescritti.   Il   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,   con   decreti   dirigenziali,   stabilisce  il
          procedimento   per   il   rilascio,  l'aggiornamento  e  il
          duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle
          patenti di guida, dei certificati di idoneita' alla guida e
          dei   certificati   di   abilitazione   professionale,  con
          l'obiettivo  della  massima semplificazione amministrativa,
          anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'art. 119,
          dei  comuni,  delle  autoscuole  di  cui all'art. 123 e dei
          soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
              3.   La   patente   di   guida,   conforme  al  modello
          comunitario,  si  distingue  nelle  seguenti  categorie  ed
          abilita  alla  guida dei veicoli indicati per le rispettive
          categorie:
                A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
                B  - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di
          massa  complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di
          posti  a  sedere,  escluso  quello  del  conducente, non e'
          superiore  a  otto, anche se trainanti un rimorchio leggero
          ovvero  un  rimorchio  che  non ecceda la massa a vuoto del
          veicolo  trainante  e  non  comporti  una massa complessiva
          totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
                C  - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico
          superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero,
          esclusi  quelli  per  la  cui guida e' richiesta la patente
          della categoria D;
                D   -  Autobus  ed  altri  autoveicoli  destinati  al
          trasporto  di  persone  il  cui  numero  di posti a sedere,
          escluso  quello  del conducente, e' superiore a otto, anche
          se trainanti un rimorchio leggero;
                E  -  Autoveicoli  per  la  cui guida e' richiesta la
          patente  delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali
          il  conducente  sia abilitato, quando trainano un rimorchio
          che  non  rientra  in  quelli  indicati  per ciascuna delle
          precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto
          di   persone  e  autosnodati,  purche'  il  conducente  sia
          abilitato   alla  guida  di  autoveicoli  per  i  quali  e'
          richiesta    la    patente   della   categoria   D;   altri
          autoarticolati,  purche'  il  conducente sia abilitato alla
          guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la patente
          della categoria C.
              4.  I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva
          a pieno carico fino a 0,75 t.
              5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
          piu'  minorazioni,  possono  ottenere  la  patente speciale
          delle  categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli
          trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono
          essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e
          caratteristiche,  nonche'  con  determinate prescrizioni in
          relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119,
          comma 4.  Le  limitazioni  devono  essere  riportate  sulla
          patente  e  devono  precisare quale protesi sia prescritta,
          ove  ricorra,  e/o  quale tipo di adattamento sia richiesto
          sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio
          di  piazza  o  di  noleggio con conducente per trasporto di
          persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonche' i
          veicoli  adibiti  al  trasporto  di merci pericolose. Fanno
          eccezione  le  autovetture,  i tricicli ed i quadricicli in
          servizio  di  piazza  o  di  noleggio con conducente per il
          trasporto  di  persone, qualora ricorrano le condizioni per
          il  rilascio  del certificato di abilitazione professionale
          ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B,
          C e D speciale, di cui al comma 8-bis.
              6.  Possono  essere abilitati alla guida di autoveicoli
          per  i  quali e' richiesta la patente delle categorie C e D
          solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli
          per la cui guida e' richiesta la patente della categoria B,
          rispettivamente da sei e da dodici mesi.
              7.  La  validita'  della patente puo' essere estesa dal
          competente   ufficio   del  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri,  previo  accertamento  dei  requisiti  fisici  e
          psichici  ed  esame  integrativo,  a  categorie  di veicoli
          diversi.
              8.  I  titolari  di  patente di categoria A, B e C, per
          guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di
          noleggio  con  conducente  e taxi, i titolari di patente di
          categoria  C  e  di  patente  di categoria E, correlata con
          patente di categoria C, di eta' inferiore agli anni ventuno
          per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di
          cui   all'art.  115,  comma 1,  lettera d),  numero  3),  i
          titolari  di  patente  della  categoria  D  e di patente di
          categoria  E,  correlata  con  patente  di categoria D, per
          guidare   autobus,  autotreni  ed  autosnodati  adibiti  al
          trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con
          conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un
          certificato  di  abilitazione  professionale rilasciato dal
          competente   ufficio   del  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri  sulla  base dei requisiti, delle modalita' e dei
          programmi di esami stabiliti nel regolamento.
              8-bis.  Il  certificato  di  cui al comma 8 puo' essere
          rilasciato  a  mutilati  o  a  minorati fisici che siano in
          possesso  di patente di categoria B, C e D speciale e siano
          stati  riconosciuti  idonei  alla  conduzione  di taxi e di
          autovetture    adibite    a    noleggio,    con   specifica
          certificazione  rilasciata  dalla commissione medica locale
          in  base  alle  indicazioni fornite dal comitato tecnico, a
          norma dell'art. 119, comma 10.
              9.  Nei  casi previsti dagli accordi internazionali cui
          l'Italia  abbia  aderito, per la guida di veicoli adibiti a
          determinati  trasporti professionali, i titolari di patente
          di  guida valida per la prescritta categoria devono inoltre
          conseguire   il   relativo   certificato  di  abilitazione,
          idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato
          dal  competente  ufficio  del  Dipartimento per i trasporti
          terrestri.  Tali  certificati non possono essere rilasciati
          ai mutilati e ai minorati fisici.
              10.  Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al
          riguardo  nella normativa internazionale, saranno stabiliti
          i  tipi  dei  certificati  professionali  di cui al comma 9
          nonche' i requisiti, le modalita' e i programmi d'esame per
          il  loro  conseguimento.  Nello  stesso regolamento saranno
          indicati  il  modello  e  le relative caratteristiche della
          patente  di  guida,  anche  ai  fini  di  evitare rischi di
          falsificazione.
              11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
          ad   un   altro  comune  o  il  cambiamento  di  abitazione
          nell'ambito  dello  stesso  comune,  viene  effettuata  dal
          competente   ufficio   centrale   del  Dipartimento  per  i
          trasporti  terrestri,  che  trasmette per posta, alla nuova
          residenza del titolare della patente di guida, un tagliando
          di  convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A
          tal  fine,  i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio
          competente  del Dipartimento per i trasporti terrestri, per
          via  telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati
          record   prescritti   del   Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri,    notizia    dell'avvenuto   trasferimento   di
          residenza,  nel termine di un mese decorrente dalla data di
          registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di
          anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di
          residenza  senza  che  sia stata ad essi dimostrata, previa
          consegna  delle  attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei
          versamenti  degli  importi  dovuti  ai  sensi  della  legge
          1° dicembre  1986,  n.  870,  per  la  certificazione della
          variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi
          contestualmente  dichiarato  che il soggetto trasferito non
          e'  titolare  di  patente  di  guida,  sono responsabili in
          solido dell'omesso pagamento.
              11-bis.  Gli aspiranti al conseguimento del certificato
          di  cui  al  comma 1-bis possono frequentare appositi corsi
          organizzati  dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del
          certificato  e' subordinato ad un esame finale svolto da un
          funzionario  esaminatore  del  Dipartimento per i trasporti
          terrestri.  I giovani che frequentano istituzioni statali e
          non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai
          corsi  organizzati  gratuitamente all'interno della scuola,
          nell'ambito     dell'autonomia    scolastica.    Ai    fini
          dell'organizzazione  dei  corsi, le istituzioni scolastiche
          possono  stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte
          dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per
          i   trasporti  terrestri,  apposite  convenzioni  a  titolo
          gratuito    con    comuni,   autoscuole,   istituzioni   ed
          associazioni  pubbliche  e  private  impegnate in attivita'
          collegate  alla  circolazione stradale. I corsi sono tenuti
          prevalentemente  da  personale insegnante delle autoscuole.
          La  prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico
          e' espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento
          per  i  trasporti  terrestri  e dall'operatore responsabile
          della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi
          di  organizzazione  dei  corsi tenuti presso le istituzioni
          scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
          e  della  ricerca  sono assegnati i proventi delle sanzioni
          amministrative  pecuniarie  nella misura prevista dall'art.
          208,  comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture
          e  dei  trasporti,  sentito  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della ricerca, stabilisce, con proprio
          decreto,  da  adottarsi  entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto, le direttive, le
          modalita',  i  programmi  dei corsi e delle relative prove,
          sulla base della normativa comunitaria.
              12.  Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un
          veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non
          abbia  conseguito  la  patente  di guida, il certificato di
          idoneita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di
          abilitazione professionale, se prescritto, e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          357 a euro 1.433.
              13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver
          conseguito  la  patente  di guida e' punito con la sanzione
          amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 2.257 a
          euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che
          guidano  senza patente perche' revocata o non rinnovata per
          mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.
              13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che,
          non  muniti  di  patente,  guidano  ciclomotori  senza aver
          conseguito   il   certificato   di   idoneita'  di  cui  al
          comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del
          pagamento di una somma da euro 541,80 a euro 2.168,25.
              14. (Soppresso).
              15.  Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli
          essendo   munito   della   patente  di  guida  ma  non  del
          certificato  di abilitazione professionale o della carta di
          qualificazione  del  conducente,  quando  prescritti,  o di
          apposita    dichiarazione   sostitutiva,   rilasciata   dal
          competente   ufficio   del  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri,  ove  non  sia  stato  possibile provvedere, nei
          dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del
          certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione,
          e'  soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una somma da euro 143 a euro 573.
              16. (Abrogato).
              17.   Le   violazioni  delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi 13-bis  e  15  importano  la  sanzione accessoria del
          fermo  amministrativo  del  veicolo  per  giorni  sessanta,
          secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
              18.  Alle  violazioni  di  cui  al comma 13 consegue la
          sanzione  accessoria  del  fermo amministrativo del veicolo
          per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle
          violazioni,   la   sanzione   accessoria   della   confisca
          amministrativa   del   veicolo.  Quando  non  e'  possibile
          disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
          si  applica  la sanzione accessoria della sospensione della
          patente  di guida eventualmente posseduta per un periodo da
          tre  a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I,
          sezione II, del titolo VI.».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          16 dicembre  1992,  n. 495, (Regolamento di esecuzione e di
          attuazione del nuovo codice della strada) e' pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
          1992, n. 303.
              - Il decreto-legge 26 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed
          integrazioni  al  codice  della  strada),  pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale  30 giugno  2003,  n.  149,  e'  stato
          convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della
          legge  1° agosto  2003,  n. 214, pubblicata nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2003, n. 186.
              - Il   decreto   ministeriale  2 maggio  2001,  n.  277
          (Disposizioni  concernenti le procedure di omologazione dei
          veicoli  a  motore,  dei rimorchi, delle macchine agricole,
          delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed
          entita'  tecniche)  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          12 luglio 2001, n. 160.
              - Il  decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti   20 giugno   2002  recante:  «Recepimento  della
          direttiva  2001/116/CE  della  Commissione  del 20 dicembre
          2001,   che   adegua  al  progresso  tecnico  la  direttiva
          70/156/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
          legislazioni  degli  Stati membri relative all'omologazione
          dei  veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Testo rilevante
          ai  fini  dello Spazio economico europeo» e' pubblicato nel
          supplemento   ordinario  n.  149  alla  Gazzetta  Ufficiale
          24 luglio 2002, n. 149.
              - La  legge  21 giugno 1986, n. 317 recante: «Procedura
          d'informazione  nel  settore delle norme e regolamentazioni
          tecniche  e delle regole relative ai servizi della societa'
          dell'informazione  in  attuazione  della direttiva 98/34/CE
          del  Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
          modificata  dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo
          e  del  Consiglio  del 20 luglio 1988», e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
              - Il  decreto  legislativo  23 novembre  2000,  n.  427
          recante:  «Modifiche  ed  integrazioni alla legge 21 giugno
          1986,  n. 317, concernenti la procedura di informazione nel
          settore  delle  norme  e  regolamentazioni tecniche e delle
          regole     relative     ai     servizi    della    societa'
          dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e
          98/48/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio
          2001, n. 19.
              - Il  testo  dell'art.  17,  commi  3  e 4, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri»   pubblicata   nel   supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.
              Tali  regolamenti,  per  materie  di competenza di piu'
          Ministri,    possono    essere    adottati    con   decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione   da   parte   della  legge.  I  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente dei Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
              - Per  il  testo dell'art. 59 del Codice della strada e
          per  la  legge  n.  214  del  2003  si  vedano le note alle
          premesse.