Art. 10.
     Condizioni ed autorizzazioni per la circolazione su strada

  1.  I  trenini turistici sono destinati esclusivamente al trasporto
di passeggeri seduti.
  2.  Essi  possono circolare esclusivamente su percorsi prestabiliti
ed   approvati  dal  competente  ente  territoriale,  sentito  l'ente
proprietario della strada.